Un procedimento penale è composto da diverse fasi ma soprattutto da diversi soggetti che hanno ruoli e responsabilità ben definiti.

 

FASI

 1. Prima che il reato (o presunto tale) sia commesso.

          Sembra inutile evidenziare questa fase ma questo è il momento più importante di tutto il procedimento. Infatti molti reati vengono commessi senza neanche saperlo. Accadimenti, comportamenti, cose dette, firme su documenti... tutto può trasformarsi in fattispecie tipiche di reato e senza che ci se ne accorga, per questo è importante un consiglio o una consulenza prima di mettere in atto certi comportamenti potenzialmente pericolosi. Troppe persone, per non essersi rivolte prima ad un legale, si trovano poi a dover affrontare un lungo quanto pericoloso e dannoso cammino tra le maglie della giustizia penale. Mai come in questi casi è corretto dire che prevenire è decisamente meglio che curare.

 

2. Indagini preliminari e udienza preliminare

          Quando il "danno" oramai è stato commesso si ha a che fare con la Procura della Repubblica competente la quale, a mezzo del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria, svolge le indagini per accertare i fatti. Anche questa è una fase importantissima del procedimento perchè è qui che il pubblico ministero si forma il convincimento della colpevolezza o innocenza dell'indagato. Il lavoro della difesa quindi dev'essere svolto in maniera tale da affiancare gli organi della giustizia non aspettando che questi si creino un convincimento "di parte" bensì fornendo con adeguate indagini difensive, elementi di prova idonei a convincere l'accusa dell'infondatezza (sia di fatto sia di diritto) delle pretese accusatorie. A volte ciò è impossibile in quanto la fase delle indagini è segreta, neanche l'indagato sa di essere tale fin quando non necessita un atto a cui lui deve assistere o deve sapere che si sta ponendo in essere. Comunque si viene a sapere quando viene citato in giudizio, non è tardi ma può esserlo ai fini di una proficua attività di indagini difensive. Comunque qualsiasi persona può chiedere alla Procura della Repubblica informazioni se sul suo conto sono in corso indagini o, più tecnicamente, se il proprio nominativo è iscritto nel registro degli indagati.

          E' oramai legge l'attività di indagini difensive da parte degli avvocati o loro ausiliari e collaboratori, questa può essere esercitata in tutte la fasi del procedimento, addirittura PRIMA che un procedimento sia iniziato da parte della Procura della Repubblica. Molti sono gli aspetti oscuri e ambigui di tale nuova disciplina, ma quantomeno è un significativo passo in avanti per la tutela dell'imputato o della parte offesa.

 A seconda che il reato sia più o meno grave:

2.1.  il Pubblico Ministero convinto della colpevolezza invierà direttamente la citazione in giudizio dell'indagato (che diventerà imputato), oppure chiederà al Giudice per le Indagini Preliminari il rinvio a giudizio e quest'ultimo deciderà al termine dell'udienza preliminare se l'indagato dovrà essere processato oppure non doversi procedere;

2.2.  il Pubblico Ministero convinto (o da solo o grazie all'intervento della difesa) dell'innocenza dell'indagato deciderà sulla richiesta di archiviazione.

 Un momento delicatissimo per la difesa è l'eventuale scelta di un rito alternativo (patteggiamento, giudizio abbreviato, oblazione ecc.), infatti da tale scelta possono scaturure effetti potenzialmente disastrosi per l'imputato. Si pensi ad un reato patteggiato non impugnabile in sede di appello che inficia eventuali e probabili evoluzioni in positivo per la vicenda. Non bisogna farsi attrarre dallo sconto di pena o da altre "facilitazioni", ma soprattutto non bisogna aver paura dello "scontro" in udienza quando ci sono, seppur minimi, elementi a favore dell'imputato.

 

3. Udienza dibattimentale

          L'udienza è l'arena dove accusa e difesa si scontrano "pubblicamente" di fronte ad un giudice terzo ed estraneo a tutta la vicenda che poi deciderà se condannare o assolvere. Anche qui una buona attività difensiva, soprattutto se ben curata dall'inizio delle indagini preliminari, può essere decisiva sull'esito del processo. In udienza si deve rifare tutto, le fonti di prova acquisite prima devo essere riproposte per diventare prova assoluta, ma una struttura probatoria senza fondamenta solide non può reggere all'analisi di un Giudice estraneo ai fatti.  

  

 SOGGETTI

           I soggetti (parti) principali sono due: l'accusa e la difesa. Possono entrare a vario titolo altre figure accessorie come la parte civile, la semplice persona offesa ecc, ma le parti sono essenzialmente (e obbligatoriamente) due. In questo ambito ci occuperemo sia della difesa dell'imputato sia di quella della parte civile/persona offesa.

 Difesa dell'imputato

          E' un soggetto processuale che non può assolutamente mancare, è una figura, oltre che una attività e un diritto, garantita e protetta dalla Costituzione. L'imputato che è privo di un difensore di fiducia viene assistito da un difensore d'ufficio nominato dall'autorità procedente. E' annosa oramai la questione della parità tra accusa e difesa ma, al di fuori delle stesse opportunità in sede di udienza dibattimentale e qualche facoltà in più concessa durante la fase delle indagini esiste ed esisterà sempre uno squilibrio enorme fra le due attività. Basti solo pensare alle disponibilità di uomini e mezzi che hanno le Procure con quelle che invece ha un difensore con un imputato che non può permettersi gli alti costi delle indagini difensive.

          Solo la conoscenza del difensore di tutti i diritti e le facoltà che la difesa può esercitare nell'arco dell'intero procedimento può tentare di tamponare eventuali eccessi ed "ultrattività" inutili da parte dell'accusa, in modo da censurare in sede di udienza (GIP o dibattimento) elementi probatori sfavorevoli.

          La difesa è sacra, ed è tale anche la figura dell'imputato fin quando non viene riconosciuto colpevole con sentenza passata in giudicato, e questo alcuni pubblici ministeri, oltre che la stampa e l'opinione pubblica, certe volte tendono a dimenticarlo. Ulteriore compito della difesa è quello di far rispettare questo diritto.... con tutti i mezzi (leciti) a disposizione.

 Difesa della parte civile/offesa.

         Con questa attività vengono a tutelarsi gli interessi della persona offesa dal reato. Questi non sono solo quelli di vedere condannato un soggetto per il reato che ha commesso (a cui deve pensare il Pubblico Ministero) ma anche e soprattutto la tutela della figura e degli interessi della parte offesa. Si viene a creare in questo modo una "accusa privata" che affianca quella pubblica e, in pratica, la integra e costituisce stimolo per la conoscenza dei fatti per il Giudice.

        Il difensore di parte civile tutela gli interessi della persona offesa, e mediante l'ingresso nel procedimento penale dell'azione civile, richiede il risarcimento dei danni provocati dal colpevole.

 

 

Particolari figure del Diritto Penale

         Premesso che questo studio si occupa di tutto il diritto penale italiano, ci sono delle fattispecie specifiche forse sottovalutate, ma importanti dal punto di vista commerciale - societario, sopratutto se considerate in un ottica di gestione dell'impresa.

Queste sono:

 

Penale Bancario-finanziario:

- Figure di Reato previste dal Testo unico bancario;

- Riciclaggio di capitali di provenienza delittuosa e trasferimento fraudolento di valori;

- Usura;

- Insider Trading;

- Aggiotaggio.

 

Penale Fallimentare:

- Bancarotta semplice, fraudolenta e bancarotta impropria;

- Bancarotta Preferenziale;

- Disciplina dei reati propri del curatore fallimentare;

- Concorso e responsabilità dei professionisti;

- Aspetti penali nelle procedure diverse dal fallimento (ad es. il Mercato di voto).

 

Penale societario:

- Falso in bilancio e false comunicazioni sociali;

- Illegale ripartizione di utili e di acconti sui dividendi;

- Violazione di obblighi incombenti sugli amministratori (es. mancata convocazione assemblea per "perdite").

 

Reati commessi da amministratori, dirigenti e sindaci di soc. di capitali:

- responsabilità per comportamenti inerenti l'amministrazione attiva e per omissioni di controllo;

- Responsabilità dei direttori generali, dei preposti, e dei consulenti esterni all'organizzazione aziendale.