Separazioni coniugali & Divorzi

 

Negli ultimi anni si è assistito all'aumento delle patologie matrimoniali che poi sono sfociate in separazioni e, di conseguenza, nel divorzio definitivo. Non è nostro compito spiegarne il motivo, ma questi dati comportano una valutazione tecnico-giuridica non di secondo piano.

Infatti con l'aumentare dei casi trattati aumentano anche le tipologie di situazioni che gli operatori del diritto devono affrontare, con il conseguente riscontro di tipo giurisprudenziale. In altre parole più sono i casi che si presentano all'attenzione dei giudici e più aumenta il patrimonio di dottrina e giurisprudenza sul settore. E' quindi essenziale non solo l'aggiornamento continuo ma anche la necessità di una valutazione attenta dei casi che vengono sottoposti all'attenzione del professionista in modo da indicare la strada più idonea per il raggiungimento dello scopo prefisso dal cliente.

Ci sono diversi tipi di separazioni coniugali, le più utilizzate sono senza dubbio quella di tipo consensuale (accordo tra i coniugi non solo sulla separazione in se, ma anche sugli altri aspetti, quali l'affidamento dei figli e le questioni patrimoniali) e quella giudiziale alla quale si arriva quando non c'è un accordo tra le parti e quindi si rimette al Giudice la soluzione della controversia.

 

La separazione consensuale può definirsi  un contratto che gli ex coniugi stipulano avente il Giudice (presidente del Tribunale competente) nelle funzioni di "notaio" che ne controlla anche la legittimità dal punto di vista formale, senza entrare troppo nel contenuto, tranne il caso, appunto, di manfesta illegittimità degli accordi. Le condizioni di questo tipo di separazioni possono essere modificate sono con l'accordo di entrambi gli ex coniugi, e in mancanza di questo colui che ne chiede la modifica deve adire il Giudice che valuterà la situazione (si tratta di una causa vera e propria come se si trattasse di "inadempimento" o "sopravvenuta onerosità" di un contratto. Ma i casi sono molteplici). Dopo un periodo di tempo i coniugi che hanno vissuto in condizione di separazione dovranno di nuovo presentarsi di fronte al Giudice per chiedere la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) dovendo però entrambi dimostrare che nel lasso di tempo tra la stipula della separazione e il divorzio gli accordi (soprattutto sotto l'aspetto della convivenza) sono stati rispettati. In genere bastano uno o due testimoni che dichiarano di essere a conoscenza della non convivenza dei due separati.

La separazione giudiziale, invece, è una vera e propria "causa" di fronte al giudice. Quindi le parti si scontrano soprattutto sulle condizioni da applicare al divorzio. Ciò in quanto non è più come un tempo quando bastava il dissenso di un coniuge per evitare la separazione, le maglie si sono allargate e oggi basta davvero poco (oltre alla volontà unilaterale di un coniuge) per addivenire alla separazione. Quindi ognuna delle parti presenterà al Giudice le proprie richieste, le prove per dimostrare ciò che afferma e alla fine sarà il Tribunale a decidere secondo la consueta equità. E' importante sottolineare che già in sede di prima udienza, sentite le parti e valutata sommariamente la situazione, il Presidente del Tribunale emette una ordinanza provvisoria sulle condizioni a cui i coniugi dovranno sottostare fino alla sentenza (affido dei minori, ammontare dell'assegno di mantenimento, assegnazione casa coniugale ecc..).

Quando i coniugi sono sposati in regime di separazione dei beni i problemi non si pongono, il contrario accade quando si è in presenza della comunione legale (la maggioranza dei casi). Infatti spesso si assiste a comportamenti più o meno folkloristici tesi a nascondere o comunque a sottrarre parte del patrimonio alla valutazione dei diritti dell'uno o dell'altro coniuge, spesso dimenticando i poteri di indagine che il Giudice ha sia in campo finanziario, sia in materia amministrativa (conti bancari, azioni, partecipazioni, titoli, trasferimenti fittizi di proprietà, beni mobili, beni immobili ecc. ecc.). Nel nostro ordinamento non sono ammessi i cosiddetti "Prenups", accordi prematrimoniali in vigore nei paesi di "common law", in grado di regolare contrattualmente le varie fasi della vita coniugale ma soprattutto di stabilire prima le condizioni di un eventuale futuro divorzio. Pur non essendo ammessi dalla nostra legge, siamo tuttavia convinti che un accordo fatto in modo serio e regolare (e soprattutto in periodi non sospetti) non possa essere sottovalutato dal Giudice che dovrà poi decidere sulle condizioni del divorzio. E' una lunga strada da percorrere con molta serietà ed attenzione, ma alcune brecce sia dottrinali sia giurisprudenziali cominciano debolmente ad incrinare l'ancora granitico muro che sorregge l'impraticabilità di tali accordi.

 

Riguardo ai crediti di natura alimentare, questi nascono dall'obbligazione che un coniuge ha di versare una somma (di solito mensile) all'altro coniuge a titolo di mantenimento, alimenti e per la gestione delle spese relative ai minori. Non si tratta di un credito come gli altri, esso rappresenta una obbligazione speciale a cui la legge appresta una tutela particolare. Difatti per il recupero di tali crediti (qualora le somme non siano versate) ci sono degli strumenti particolari che velocizzano la procedura evitando le lungaggini tipiche della gestione del recupero di un credito normale.

Non solo, il nostro ordinamento prevede addirittura una forma di reato penale qualora certe somme non siano versate e da tale comportamento emerga una grave difficoltà per il coniuge che non percepisce le somme.

 

Quindi anche in questo settore una visione globale della situazione e una consulenza ad hoc sono strumenti e attività necessarie per la tutela dei diritti del cliente.