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Cos'è
il TRUST
La figura del Trust è un'immensa novità nel panorama giuridico
italiano come in tutti quei sistemi che hanno le loro radici nel Diritto
Romano ( il cd. ceppo Romano-germanico ). In Italia tale sistema è stato
ufficialmente introdotto dalla legge 364/89, entrata in vigore dal 1° gennaio
1992, non da ieri, quindi. Questa legge altro non è che la ratifica "sic et simpliciter" della convenzione dell'Aja sulla legge
applicabile al Trust avvenuta il 1° luglio 1985.
Il
Trust, tuttavia, è un istituto giuridico che viene applicato nei paesi di common
law (Inghilterra prima fra tutti) già da oltre cinque secoli. Ma allora
perché una figura così importante altrove ci ha messo tanto tempo prima di
entrare ufficialmente nel nostro ordinamento e, comunque, ce ne metterà
ancora molto per entrare nella prassi privatistica del nostro Paese? La
risposta è semplice. I due grandi sistemi civili ( common law e civil law)
sono profondamente diversi fra loro e i presupposti per l'applicabilità o
meno degli istituti tipici dell'uno all'interno dell'altro sono diversi fin
dalle più profonde radici.
Infatti
il nostro civil law, ad esempio,
basa il concetto di proprietà come un monolito inscalfibile ed assoluto,
lo si può frazionare - sulla carta - ma alla fine, magari dopo
decenni, esso torna tale e quale come era prima. Il suo magnetismo è
assoluto. Da noi un bene, soprattutto immobile, può fare tutti i giri che
vuole, può essere locato, affittato, dato in usufrutto, in gestione e altro,
ma "il proprietario" c'è sempre, una persona o un'entità è sempre
individuabile ed individuato. Potremmo definirlo come un cane legato ad uno di
quei guinzagli che si accorciano e allungano a piacere, basta premere un
pulsante e il cane, volente o nolente, torna vicino al suo padrone.
Così
non è per il Trust. In esso non esiste la figura della proprietà o del
proprietario. Esiste la figura del bene (mobile, immobile o quant'altro), di
colui che lo cede in gestione, di colui che lo gestisce, e di colui che trae i
benefici della gestione.
Le
figure sono in genere tre (ma possono essere anche meno o più, a seconda
della giurisdizione che regola il trust). Il primo è il cd. settlor, o meglio, il disponente. Questa persona è quello che prima
aveva in proprietà (come la intendiamo noi) il bene che viene ceduto al
Trust. Questi nomina una persona (o entità) terza cd. trustee (gestore) il quale ha la gestione del bene contenuto nel
Trust. Questi ha la piena facoltà di gestire i beni (ufficialmente) come
meglio crede, può venderli e con i soldi acquistare altri beni, può
affittarli, insomma può fare (sempre ufficialmente) di tutto senza che il
disponente possa dire A sugli atti che il gestore compie. Ma il bello è che
il gestore non è neanche lui proprietario (come lo intendiamo noi) del bene.
Terza figura è quella del (o dei ) cd. beneficiary
(beneficiario). In genere è la figura più comoda perché gode dei benefici
della gestione del trustee, si può
dire che campa di rendita.
A
questo punto giova un esempio pratico: il disponente cede in Trust un suo
appartamento, nomina un gestore, che può essere il cognato, e nomina altresì
come beneficiaria la moglie. Il gestore decide che per far fruttare al meglio
l'appartamento conviene affittarlo; L'affitto, quando percepito, viene versato
alla moglie beneficiaria. Chiaramente la somma viene decurtata delle spese e
delle tasse che l'appartamento richiede e queste possono essere, e in genere
è così, addebitate al Trust. In tutto ciò il disponente (in via ufficiale)
non ha voce in capitolo.
In
altre parole il bene ceduto in Trust non è di nessuno, è un bene che
"galleggia" senza essere attraccato in nessun porto.
Sperando
di essere riuscito a spiegare, necessariamente per sommi capi, cosa sia un
"Trust", si può cominciare a fantasticare sulle sue illimitate
utilizzazioni. Altro esempio: viene conferita in Trust una somma di denaro, il
trustee quei soldi può investirli in un fondo comune, può
comprarci immobili, automobili, noccioline, può acquistare direttamente
partecipazioni societarie essendo il gestore di "un qualcosa"
(Trust) che può nominare membri di consigli di amministrazione ecc. ecc.
Prima
obiezione (fra le tante) che vengono mosse da chi è ancorato saldamente al
nostro ordinamento romanistico: "ma se io trasferisco i miei beni al
Trust, come faccio a controllare il Trustee
affinché non faccia stupidaggini con quello che prima era mio?" Domanda
legittima e pregnante. Ecco che entrano in gioco una serie di accorgimenti
pratici. 1) il disponente può nominare uno o più cd. protector (controllori) i quali hanno il compito, appunto, di
controllare che la gestione sia conforme a ciò che da noi si chiama "la
diligenza del buon padre di famiglia", ma attenzione, questo non può
avere un potere di veto così forte da limitare le scelte del gestore,
altrimenti il Trust non è più tale e quindi considerato nullo in tutte le
sue parti; 2) Il disponente, in genere, parallelamente all'atto che istituisce
il Trust, consegna al gestore una cd. letter
of wishes (lettera dei desideri), la quale ufficialmente non può esistere
e non esiste, ma c'è, dove il disponente "invita" il trustee
a gestire secondo certe direttive ivi indicate; 3) la tutela
giurisdizionale.Infatti il Trustee
è comunque obbligato a gestire i beni secondo il criterio del buon padre di
famiglia, quindi se il disponente, il beneficiario o il controllore si
accorgono che il gestore non segue certi canoni e obbiettivamente guida i beni
verso una direzione di sicuro disfacimento degli stessi, possono ricorrere al
giudice affinché questo "torni sulla retta via" tramite i poteri
affidati dalla legge ai giudici e, contestualmente, condanni il gestore al
risarcimento dei danni prodotti dalla sua malagestio.
In
genere, però, se un gestore vuole fare il furbo può farlo, ma non di più o
di meno di un promotore finanziario, un assicuratore o un commercialista che
per lavoro maneggia i nostri soldi. Il problema è quindi di fiducia nei
confronti del gestore che deve essere persona (o entità) seria e
professionale.
Per
concludere distinguiamo i cd. Trust interni da quelli esteri. I primi sono
quelli costituiti in Italia, anche se regolati da una legge che il disponente
può scegliere (legge inglese o piuttosto quella delle Bahamas, British Virgin
Islands, Panama o altra giurisdizione estera). I secondi sono quelli
costituiti all'estero, anche se comprendenti beni siti in Italia. In un'ottica
di Tax optimization o di un buon tax
planning i secondi sono sicuramente da preferire in quanto in Italia la
legislazione fiscale è molto severa e capillare. I trust interni possono
essere usati sia a fini ereditari sia a fini di assets
allocation and managment sfruttando la non titolarità dei beni in capo ad
alcuno. Può essere comodo per evitare incursioni di creditori o curatori
fallimentari, il tutto, naturalmente, deve essere conforme a quanto
prescrivono le leggi in materia.
Il
trust è come un vestito di alta sartoria, non ce nè uno uguale all'altro,
ognuno deve essere fatto (e può essere fatto) su misura e a seconda delle
occasioni per cui s'intende sfruttarlo.
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