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Il
Trust di Garanzia
Il ricorso
al trust a fini di garanzia è
fenomeno frequente nella prassi dei mercati finanziari. Al riguardo è stato
osservato che è questa “una delle funzioni più preziose che il trust
svolge nel mondo degli affari ed uno dei principali motivi della corsa verso
il trust”.
Le ragioni
del ricorso al trust a fini di
garanzia risiedono essenzialmente nell’esigenza, particolarmente avvertita
dagli operatori economici, di costituire garanzie del credito che non debbano
sottostare ad eccessivi formalismi e, soprattutto, che consentano al
creditore, in caso di inadempimento, l’escussione senza dover passare per
una procedura esecutiva.
Non si può
evitare, al riguardo, di muovere dall’esame di uno dei precedenti italiani
editi: l’oramai noto decreto di omologazione emanato dal Tribunale di Milano
nel dicembre del 1996.
Nel caso di
specie, una società per azioni intendeva emettere un prestito
obbligazionario. Al fine di agevolare il collocamento dei titoli tra i
risparmiatori si rendeva opportuno rafforzare la posizione creditoria dei
sottoscrittori, costituendo una garanzia reale su un immobile di proprietà
della società medesima, composto da appartamenti locati.
La categoria delle obbligazioni assistite da garanzie
personali o reali, su beni della società o di terzi, è ben nota alla nostra
esperienza giuridica; tale tipologia di obbligazioni risponde all’esigenza
di rafforzare l’aspettativa di adempimento degli obblighi assunti dall’emittente.
L’operazione posta in essere dalla società emittente può riassumersi nei
seguenti passaggi:
(a)
conferimento dell’immobile ad una società controllata avente sede all’estero;
(b)
emissione di nuove azioni da parte della società conferitaria;
(c)
istituzione di un trust, regolato
dalla legge di Jersey, Channel Islands, e nomina quale trustee di una società fiduciaria italiana;
(d)
trasferimento al trustee delle
azioni della società conferitaria.
L’aspetto
più interessante dell’intera operazione è senz’altro contenuto nell’art.
4.6 del regolamento del prestito obbligazionario, che, richiamando l’atto
istitutivo del trust, dispone che: “a. sopraggiunto il termine finale
del trust, il trustee si accerta che il rimborso del prestito obbligazionario
di cui all’art. 4 abbia avuto luogo e, in caso positivo, trasferisce i beni
del trust al disponente; b. Qualora, invece, tale rimborso non abbia
avuto luogo: 1) il trustee adotta, d’intesa con il tutore, le misure più
opportune per rimborsare gli obbligazionisti, come per esempio l’alienazione
dei beni del trust o del patrimonio della società controllata tramite di essi
e comunque impiegando per questo fine ogni reddito e altro provento accumulato
durante la vita del trust; 2) il trustee trasferisce al disponente quanto sia
residuato dopo avere soddisfatto gli obbligazionisti”.
Ciò che
maggiormente colpisce lo studioso civil
law è senz’altro la circostanza che l’impiego del trust ha consentito alla società di costituire una garanzia sicura
ed efficiente, poiché la realizzazione della stessa avviene attraverso una
normale attività di diritto privato, senza che occorra l’intervento dell’autorità
giudiziaria. La diffusione del trust a scopo di garanzia, pertanto, potrà avere l’effetto di
accrescere il ruolo dell’autonomia privata nel settore delle garanzie reali;
il che si rivela di estremo interesse nella nostra esperienza giuridica,
tradizionalmente ostile verso la creazione, ad opera dei privati, di garanzie
diverse dalle cause di prelazione tipizzate dal legislatore. L’istituto “funzionalmente
equivalente” che il nostro ordinamento offre agli operatori economici è
rappresentato dall’ipoteca sugli immobili della società. L’impiego di
tale istituto avrebbe “consolidato” la posizione creditoria dei
sottoscrittori in modo altrettanto efficace, poiché, come è stato osservato,
“l’ipoteca costituisce una delle garanzie più tranquillanti e sicure”
Ed infatti,
in base alla disciplina codicistica, l’ipoteca attribuisce al creditore il
diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni
vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto sul prezzo
ricavato dall’espropriazione con preferenza assoluta sugli altri crediti
(art. 2808, cod. civ.). Il codice civile italiano ha, inoltre, disciplinato
espressamente la costituzione di ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine
o al portatore, risolvendo i problemi connessi alla costituzione della
garanzia mediante iscrizione, soprattutto nel caso di titoli al portatore
(art. 2831).
Il
principale problema che si pone nel caso di costituzione di una garanzia in
occasione dell’emissione di un prestito obbligazionario concerne, peraltro,
non tanto la fase della costituzione, quanto quella della realizzazione della
garanzia, in caso di mancato rimborso del capitale e degli interessi.
In tale
fase, il creditore ha interesse a disporre di un meccanismo per procedere ad
una rapida ed agevole realizzazione del credito garantito. L’ipoteca
non soddisfa tale interesse, poiché il creditore può realizzare il credito
solo attraverso l’espropriazione del bene, nei modi previsti dal codice di
procedura civile, e quindi attraverso la vendita e l’attribuzione del
ricavato in via di prelazione rispetto agli altri creditori, ovvero mediante l’assegnazione
giudiziale. Non è ammessa, per contro la vendita del bene ad opera dello
stesso creditore, come previsto dall’art. 2797, cod. civ., in materia di
pegno. La necessità di esperire le normali procedure esecutive per ottenere
il soddisfacimento del credito costituisce spesso uno dei maggiori
disincentivi alla conclusione di operazioni di finanziamento. Tale circostanza
emerge in modo evidente soprattutto nel caso in cui l’operazione debba
essere conclusa tra soggetti appartenenti a diversi ordinamenti, in ragione
della comprensibile diffidenza da parte di soggetti esteri nell’affidarsi
alla giurisdizione di un altro ordinamento, che non appaia idoneo ad
assicurare un pronta soddisfazione dell’interesse del creditore.
Da quanto
sin qui osservato è agevole concludere come l’ipoteca si riveli una
garanzia inefficiente, ancorché “sicura”, nelle operazioni del mercato
finanziario. Ne risulta altresì confermata la “superiorità” del trust a fini di garanzia, rispetto ai possibili “succedanei” di civil
law. Inoltre, la scelta di ricorrere esclusivamente a strumenti di diritto
privato per la realizzazione della garanzia consente una notevole
flessibilità del regolamento negoziale posto in essere. Ed infatti, in caso
di mancato rimborso del prestito, il trustee
può adottare “le misure più opportune” nell’interesse degli
obbligazionisti e sotto la vigilanza dell’enforcer.
Così nel caso sottoposto al Tribunale di Milano, ove era lasciata aperta
tanto la possibilità di vendita dell’immobile, o di alcuni appartamenti,
quanto la possibilità di alienare la partecipazione azionaria o, ancora, di
impiegare i canoni di locazione.
La
fattispecie esaminata si rivela, infine, di notevole interesse sotto il
profilo della metodologia del diritto comparato. Il confronto tra il trust
e l’ipoteca rende infatti evidente la fallacia di una comparazione giuridica
incentrata esclusivamente sul metodo della c.d. equivalenza funzionale degli
istituti giuridici. Nel procedere alla comparazione tra gli istituti giuridici si rivela per
contro indispensabile la considerazione dei “costi economici” derivanti
dall’adozione degli istituti offerti dalle diverse esperienze giuridiche.
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