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Le posizioni
soggettive protette
del
prof.
Avv. Maurizio Lupoi
1.
Beneficiario, nella nostra terminologia giuridica,
indica il destinatario di una attribuzione patrimoniale o di una prestazione prive
di corrispettività. Si ritiene comunemente che questo fosse il
significato nel diritto canonico e nel diritto comune europeo; e questo sembra
essere il significato in diritto inglese, ove gli autori regolarmente parlano
di “gift” per caratterizzare il trasferimento di beni in trust in favore
di un beneficiario.
Non è così. “Beneficium” sottolinea l’unilateralità della forma dell’attribuzione o dell’assunzione
dell’obbligazione di prestare, ma non comporta necessariamente la
mancanza di corrispettività. Non lo comportava in diritto canonico né in
diritto comune europeo, non lo comporta in diritto inglese.
Qualsiasi atto dispositivo si presentava come unilaterale
nel diritto comune europeo (che, sotto questo profilo, include il diritto
inglese); perfino la permuta – atto di scambio per eccellenza - è espressa
nelle prime carte medievali come la dichiarazione di colui nel cui nome la
carta redatta di dare qualcosa all’altro soggetto e il riconoscimento che
questo secondo soggetto un momento prima ha consegnato un’altra cosa o la
consegna in quel medesimo momento. La evidente corrispettività economica non
si traduce, quindi, in un negozio formulato
quale negozio bilaterale.
Dove la corrispettività sembrerebbe non potere sussistere - all’altro
estremo dello spettro: la donazione - si rinvengono invece evidenti segni di
scambio. Tipiche di una struttura che riguarda l’intera Europa sono le carte
anglo-sassoni, nelle quali il re dà atto del donatario del fedele servizio
prestatogli e manifesta la sua attesa di servizi egualmente fedeli nel futuro.
L’analisi non conduce a diversi risultati se si guarda a un altro modello
documentario, quello della donazione a monasteri o altri enti ecclesiastici
fatta in contemplazione della morte e nell’attesa di una ricompensa
ultraterrena. Chi volesse osservare che qui il corrispettivo non è economico
o valutabile economicamente impoverirebbe la ricca spiritualità medievale e
trasporterebbe categorie giuridiche, al tempo stesso moderne e provinciali, in
un diverso contesto storico-giuridico.
L’unilateralità riguarda, quindi, la forma dell’atto, non il rapporto che
esso fa nascere.
2. Il rapporto fra disponente e beneficiario di un trust
nasce da un atto unilaterale - l’istituzione del trust - e, più
precisamente, dall’imposizione del vincolo del trust per mezzo di
dichiarazione del disponente che sia anche trustee ovvero di clausola inclusa
nell’atto di trasferimento di un diritto dal disponente o da un terzo al
trustee.
Il beneficiario è estraneo a tutto ciò, cosicché l’unilateralità
formale del negozio parrebbe
tradursi qui nella necessaria
unilateralità del rapporto.
Vedremo più avanti cosa si intenda per “beneficiario”;
per il momento, limitiamoci a considerarlo genericamente come un soggetto al
quale il disponente intenda attribuire certi vantaggi.
La prassi moderna ha posto in evidenza che costui può avere negoziato quei
vantaggi con il soggetto disponente e che questi può essersi obbligato nei
suoi confronti a istituire un certo trust a suo favore, ma anche a favore di
terzi. In altre parole, istituendo il trust, il disponente adempie un’obbligazione
contratta con il beneficiario e la prestazione potrà essere dovuta o a costui
o ai terzi che il beneficiario, non il disponente, intende avvantaggiare.
Tipico, nella esperienza dei trusts interni, è il trust
istituito dall’acquirente di un immobile per obbligazione assunta verso il
venditore nel contratto o nel preliminare di compravendita, affidando al
trustee il compito di liberare l’immobile da ogni peso; di questo e di altri
tipi di trusts che possiamo definire “solutori” si parlerà in altre
relazioni di questa giornata. Il termine “solutorio” mi sembra
appropriato, perché ci avvicina alle problematiche civiliste del pagamento.
Nei trusts solutori l’estraneità del beneficiario rispetto all’atto
dispositivo in favore del trustee (o alla dichiarazione unilaterale di trust
solutorio, ma mi limiterò alla prima ipotesi, che è la più frequente)
sembra cozzare contro la natura stessa del trust solutorio, se non fosse per
la struttura essenziale di qualsiasi trust con beneficiarii: come sappiamo, il
trustee di un trust è obbligato non verso il disponente o i terzi che gli
trasferiscono diritti, ma verso il beneficiario e solo verso il beneficiario.
Il beneficiario sarà quindi titolare di diritti verso il
trustee per quanto riguarda l’adempimento delle obbligazioni che il trust ha
imposto al trustee; sarà titolare di diritti verso il disponente in base al
rapporto sottostante, ma solo se e in quanto la natura solutoria del trust non
abbia estinto il rapporto sottostante.
3. Per comprendere cosa si intenda per “beneficiario”
conviene restare sul terreno dei trusts solutori, dal quale passerò poi a un’analisi
più generale.
L’accordo fra il disponente e il terzo, che attribuisce a
questo certi vantaggi per mezzo dell’istituzione del trust o dell’opera
che svolgerà il trustee, può prevedere che il trustee non destini al terzo
alcun bene del trust: se, nel trust collegato alla vendita di un immobile
onerato, la veste del disponente è assunta dal venditore o promittente
venditore, il quale consegna al trustee le somme rimessegli dall’acquirente
quale prezzo o acconto prezzo è evidente che ogni eccedenza residuante dopo l’eliminazione
dei pesi sull’immobile per opera del trustee spetterà al venditore e cioè
al disponente: significa questo che il trust è istituito a vantaggio del
disponente? Che egli ne è l’unico beneficiario?
Se così fosse, la struttura sarebbe fortemente
sbilanciata, perché l’acquirente non sarebbe titolare di alcun diritto
verso il trustee: egli non potrebbe né pretendere l’adempimento del trust
né il risarcimento del danno cagionato da un trustee inadempiente.
Tuttavia, se seguiamo la definizione che ho proposto sopra
– secondo la quale “beneficiario” è il soggetto al quale il disponente
intende attribuire vantaggi – allora l’acquirente è anche egli
beneficiario del trust. Infatti, egli ha versato il prezzo o l’acconto al
venditore in forza dell’intesa secondo la quale il venditore l’avrebbe
versato al trustee per liberare l’immobile dai pesi che lo gravano. Il
trust, proprio perché trust solutorio, è il mezzo scelto dalle parti per l’esecuzione
della principale obbligazione del venditore: trasferire l’immobile libero. L’intesa
fra le parti individua un modo di adempimento e quindi l’acquirente/creditore
deve trovarsi nella posizione giuridica idonea per pretendere l’attuazione
di quel particolare modo: e questo richiede che egli sia titolare di un
diritto verso il trustee. Di ciò sarà naturalmente testimonianza nelle
disposizioni dell’atto istitutivo del trust, ove la sostanza economica dell’operazione
sarà descritta e dal quale emergerà la natura e la funzione del trust.
Notiamo la particolare situazione nella quale si trova il trustee.
Secondo le considerazioni che ho appena svolto, il trust ha due beneficiarii:
il venditore / disponente e l’acquirente. Un solo nome - “beneficiario”
- individua non solo due interessi con oggetto diverso, ma anche due interessi
potenzialmente in contrasto. Questo non è inusuale nei trusts (basti pensare
ai trusts familiari tipici, con beneficiarii del reddito e beneficiarii del
capitale investito) e mostra un profilo della figura del trustee che talvolta
non è approfondita a sufficienza: il trustee quale garante della bilanciata
tutela di interessi non omogenei.
Notiamo anche la diversità dell’oggetto dei
diritti dei beneficiarii. L’uno – il venditore - si attende un effetto
patrimoniale innovativo: l’eliminazione dei pesi esistenti sull’immobile,
ciò che ovviamente significa l’eliminazione dei corrispondenti debiti; l’altro
– l’acquirente - si attende che il trustee sia lo strumento delle sue
intese con il venditore e gli consenta di dare esecuzione alla compravendita:
in altre parole, di ottenere quel che egli ha già diritto di ottenere.
Queste ultime precisazioni ci consentono sia di riprendere il tema della
unilateralità del beneficio e rafforzare le conclusioni già raggiunte –
essa riguarda la forma del negozio, non il rapporto – sia di guardare alla
nozione di beneficiario da un angolo visuale diverso da quello abituale:
beneficiario è chiunque il disponente intenda sia destinatario di un vantaggio,
qualora il conseguimento del vantaggio sia configurabile quale diritto
verso il trustee. Nel trust solutorio è evidente che la configurazione del
vantaggio quale diritto è fondata sul sottostante rapporto fra debitore e
creditore e sulla sua enunciazione nell’atto istitutivo del trust.
4. Da qui due conseguenze di portata generale; una riguarda
la cosiddetta equitable ownership e l’altra la visione processuale della
figura del beneficiario.
Sulla prima conseguenza (equitable ownership). Vedere il
beneficiario come l’avente diritto di conseguire un vantaggio significa
proporre una chiave di lettura unitaria per una serie di fattispecie, rispetto
alle quali il diritto inglese si trova in difficoltà concettuali.
Innanzi tutto, il vantaggio, consistendo in una
qualsiasi utilità giuridicamente apprezzabile, non deve necessariamente
tradursi nell’apprensione dei beni in trust o dei loro frutti, anche
latamente intesi. Come nell’esempio sul quale ci siamo soffermati, anche una
particolare destinazione dei beni per opera del trustee – destinazione che
non tocca direttamente il beneficiario – è un vantaggio, che può formare
oggetto di diritto del beneficiario.
Si spezza così quel nesso fra beneficiario e beni in
trust che è correntemente denominata “equitable ownership” e che ho
proposto di tradurre come “proprietà dovuta”. Essa sarà ancora
utilizzabile quando il diritto del beneficiario verta sui beni in trust (o sui
loro frutti), ma non per qualsiasi trust.
Incentrata l’analisi sul diritto di conseguire il vantaggio, si spiega sia quella contestata
giurisprudenza inglese che ritiene non violato il principio secondo il quale
un trust, per essere valido, deve avere beneficiarii quando le disposizioni
dell’atto istitutivo vanno anche solo indirettamente a beneficio di uno o
più soggetti (sappiamo che questo principio trova un’eccezione nei
charitable trusts e, in molti ordinamenti diversi da quello inglese, nei non
charitable purpose trusts; ma questo non è un tema da trattare adesso).
Si spiega anche il trust impostato sulla piena
discrezionalità del trustee, cosicché nessun soggetto appartenente alla
classe dei beneficiarii abbia un proprio diritto sui – o ai – beni in
trust; con riferimento a questa struttura si usa affermare che il diritto
appartiene alla classe in quanto tale: una costruzione estremamente
artificiosa, della quale si può fare a meno ove si riscontri il vantaggio –
spettante a ciascun beneficiario, non all’intera classe – nell’essere un
possibile destinatario di beni o di frutti; laddove questa possibilità ha un
preciso connotato giuridico, perché la pur vastissima discrezionalità che
può essere stata conferita al trustee lo obbliga tuttavia ad agire senza mala
fede, senza evidente violazione delle intenzioni del disponente, e così via.
Sulla seconda conseguenza (la visione processuale della figura del
beneficiario). La visione processuale della posizione del beneficiario è
tipica dell’approccio inglese al diritto. Beneficiario, si dice, è chi può
agire contro il trustee. Una simile impostazione andava bene in un sistema
processuale formulare, non va più bene in un sistema di diritto
contemporaneo, nel quale – infatti – non trova alcun punto di contatto con
la teoria dell’equitable ownership. Abbiamo appena visto che anche questa va
radicalmente rivista, in quanto abbiamo proposto una configurazione della
posizione beneficiaria che prescinde dall’equitable ownership. Sta però di
fatto che l’equitable ownership è la tradizionale teoria del diritto
inglese, come tradizionale è quella che definisce il beneficiario in termini
di azione. L’una, però, si muove sul terreno del diritto sostanziale,
l'altra su quello del diritto processuale e fra i due non esistono sicuri
punti di passaggio. Parlare, invece, di diritto di conseguire un vantaggio,
oltre a slegare il beneficiario dall’equitable ownership – che, come ho
appena detto, può esserci o meno – porta l’indagine sulla volontà delle
parti e sulla realtà delle operazioni. E’ questa la ragione per la quale ho
precisato che il vantaggio attribuito al terzo lo rende beneficiario se ciò
corrisponde alla volontà del disponente, il quale configura il conseguimento
di tale vantaggio quale diritto del terzo verso il trustee.
5. Avevo preso le mosse dalla unilateralità e ad essa
dobbiamo tornare.
Quando, nelle carte medievali, il soggetto disponente
enuncia ciò che si attende dal destinatario dell’attribuzione si manifesta
una struttura giuridica di generale rilievo: l’unilateralità della forma
del negozio, come oggi nelle nostre promesse al pubblico, consente al
disponente di determinare pienamente quel che dà e in quali limiti e con
quali vincoli; e quindi anche i diritti che egli conferisce a terzi, estranei
al negozio e per avventura neanche destinatari della dichiarazione
unilaterale.
Nel trust tutto ciò acquisisce una particolarissima
veste perché il destinatario della dichiarazione (il trustee) è, per
necessità, non interessato all’oggetto della stessa. Egli è lo strumento
che il disponente ha scelto, da solo o per l’intesa raggiunta con i soggetti
che egli intende – o deve – avvantaggiare o perfino per essersi obbligati
con soggetti estranei rispetto a quelli che saranno avvantaggiati.
I diritti che il disponente enuncia nella sua
dichiarazione sono da lui costituiti in favore di chi non è destinatario
della dichiarazione stessa. Questi diritti hanno per oggetto il conseguimento
di un vantaggio, che non necessariamente comporta l’attribuzione ai
beneficiarii dei beni in trust o dei loro frutti; obbligato a realizzare
questo conseguimento è il trustee. E’ così che le varie figure di trust
legittimano le varie figure di beneficiarii.
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