Le posizioni soggettive protette

del prof. Avv. Maurizio Lupoi

  1. Beneficiario, nella nostra terminologia giuridica, indica il destinatario di una attribuzione patrimoniale o di una prestazione prive di corrispettività. Si ritiene comunemente che questo fosse il significato nel diritto canonico e nel diritto comune europeo; e questo sembra essere il significato in diritto inglese, ove gli autori regolarmente parlano di “gift” per caratterizzare il trasferimento di beni in trust in favore di un beneficiario.

Non è così. “Beneficium” sottolinea l’unilateralità della forma dell’attribuzione o dell’assunzione dell’obbligazione di prestare, ma non comporta necessariamente la mancanza di corrispettività. Non lo comportava in diritto canonico né in diritto comune europeo, non lo comporta in diritto inglese.

Qualsiasi atto dispositivo si presentava come unilaterale nel diritto comune europeo (che, sotto questo profilo, include il diritto inglese); perfino la permuta – atto di scambio per eccellenza - è espressa nelle prime carte medievali come la dichiarazione di colui nel cui nome la carta redatta di dare qualcosa all’altro soggetto e il riconoscimento che questo secondo soggetto un momento prima ha consegnato un’altra cosa o la consegna in quel medesimo momento. La evidente corrispettività economica non si traduce, quindi, in un negozio formulato quale negozio bilaterale.

 Dove la corrispettività sembrerebbe non potere sussistere - all’altro estremo dello spettro: la donazione - si rinvengono invece evidenti segni di scambio. Tipiche di una struttura che riguarda l’intera Europa sono le carte anglo-sassoni, nelle quali il re dà atto del donatario del fedele servizio prestatogli e manifesta la sua attesa di servizi egualmente fedeli nel futuro. L’analisi non conduce a diversi risultati se si guarda a un altro modello documentario, quello della donazione a monasteri o altri enti ecclesiastici fatta in contemplazione della morte e nell’attesa di una ricompensa ultraterrena. Chi volesse osservare che qui il corrispettivo non è economico o valutabile economicamente impoverirebbe la ricca spiritualità medievale e trasporterebbe categorie giuridiche, al tempo stesso moderne e provinciali, in un diverso contesto storico-giuridico.

L’unilateralità riguarda, quindi, la forma dell’atto, non il rapporto che esso fa nascere.

 

2. Il rapporto fra disponente e beneficiario di un trust nasce da un atto unilaterale - l’istituzione del trust - e, più precisamente, dall’imposizione del vincolo del trust per mezzo di dichiarazione del disponente che sia anche trustee ovvero di clausola inclusa nell’atto di trasferimento di un diritto dal disponente o da un terzo al trustee.

Il beneficiario è estraneo a tutto ciò, cosicché l’unilateralità formale del negozio parrebbe tradursi qui nella necessaria unilateralità del rapporto.

Vedremo più avanti cosa si intenda per “beneficiario”; per il momento, limitiamoci a considerarlo genericamente come un soggetto al quale il disponente intenda attribuire certi vantaggi. La prassi moderna ha posto in evidenza che costui può avere negoziato quei vantaggi con il soggetto disponente e che questi può essersi obbligato nei suoi confronti a istituire un certo trust a suo favore, ma anche a favore di terzi. In altre parole, istituendo il trust, il disponente adempie un’obbligazione contratta con il beneficiario e la prestazione potrà essere dovuta o a costui o ai terzi che il beneficiario, non il disponente, intende avvantaggiare.

Tipico, nella esperienza dei trusts interni, è il trust istituito dall’acquirente di un immobile per obbligazione assunta verso il venditore nel contratto o nel preliminare di compravendita, affidando al trustee il compito di liberare l’immobile da ogni peso; di questo e di altri tipi di trusts che possiamo definire “solutori” si parlerà in altre relazioni di questa giornata. Il termine “solutorio” mi sembra appropriato, perché ci avvicina alle problematiche civiliste del pagamento.

 Nei trusts solutori l’estraneità del beneficiario rispetto all’atto dispositivo in favore del trustee (o alla dichiarazione unilaterale di trust solutorio, ma mi limiterò alla prima ipotesi, che è la più frequente) sembra cozzare contro la natura stessa del trust solutorio, se non fosse per la struttura essenziale di qualsiasi trust con beneficiarii: come sappiamo, il trustee di un trust è obbligato non verso il disponente o i terzi che gli trasferiscono diritti, ma verso il beneficiario e solo verso il beneficiario.

Il beneficiario sarà quindi titolare di diritti verso il trustee per quanto riguarda l’adempimento delle obbligazioni che il trust ha imposto al trustee; sarà titolare di diritti verso il disponente in base al rapporto sottostante, ma solo se e in quanto la natura solutoria del trust non abbia estinto il rapporto sottostante.

 

3. Per comprendere cosa si intenda per “beneficiario” conviene restare sul terreno dei trusts solutori, dal quale passerò poi a un’analisi più generale.

L’accordo fra il disponente e il terzo, che attribuisce a questo certi vantaggi per mezzo dell’istituzione del trust o dell’opera che svolgerà il trustee, può prevedere che il trustee non destini al terzo alcun bene del trust: se, nel trust collegato alla vendita di un immobile onerato, la veste del disponente è assunta dal venditore o promittente venditore, il quale consegna al trustee le somme rimessegli dall’acquirente quale prezzo o acconto prezzo è evidente che ogni eccedenza residuante dopo l’eliminazione dei pesi sull’immobile per opera del trustee spetterà al venditore e cioè al disponente: significa questo che il trust è istituito a vantaggio del disponente? Che egli ne è l’unico beneficiario?

Se così fosse, la struttura sarebbe fortemente sbilanciata, perché l’acquirente non sarebbe titolare di alcun diritto verso il trustee: egli non potrebbe né pretendere l’adempimento del trust né il risarcimento del danno cagionato da un trustee inadempiente.

Tuttavia, se seguiamo la definizione che ho proposto sopra – secondo la quale “beneficiario” è il soggetto al quale il disponente intende attribuire vantaggi – allora l’acquirente è anche egli beneficiario del trust. Infatti, egli ha versato il prezzo o l’acconto al venditore in forza dell’intesa secondo la quale il venditore l’avrebbe versato al trustee per liberare l’immobile dai pesi che lo gravano. Il trust, proprio perché trust solutorio, è il mezzo scelto dalle parti per l’esecuzione della principale obbligazione del venditore: trasferire l’immobile libero. L’intesa fra le parti individua un modo di adempimento e quindi l’acquirente/creditore deve trovarsi nella posizione giuridica idonea per pretendere l’attuazione di quel particolare modo: e questo richiede che egli sia titolare di un diritto verso il trustee. Di ciò sarà naturalmente testimonianza nelle disposizioni dell’atto istitutivo del trust, ove la sostanza economica dell’operazione sarà descritta e dal quale emergerà la natura e la funzione del trust.

 Notiamo la particolare situazione nella quale si trova il trustee. Secondo le considerazioni che ho appena svolto, il trust ha due beneficiarii: il venditore / disponente e l’acquirente. Un solo nome - “beneficiario” - individua non solo due interessi con oggetto diverso, ma anche due interessi potenzialmente in contrasto. Questo non è inusuale nei trusts (basti pensare ai trusts familiari tipici, con beneficiarii del reddito e beneficiarii del capitale investito) e mostra un profilo della figura del trustee che talvolta non è approfondita a sufficienza: il trustee quale garante della bilanciata tutela di interessi non omogenei.

 Notiamo anche la diversità dell’oggetto dei diritti dei beneficiarii. L’uno – il venditore - si attende un effetto patrimoniale innovativo: l’eliminazione dei pesi esistenti sull’immobile, ciò che ovviamente significa l’eliminazione dei corrispondenti debiti; l’altro – l’acquirente - si attende che il trustee sia lo strumento delle sue intese con il venditore e gli consenta di dare esecuzione alla compravendita: in altre parole, di ottenere quel che egli ha già diritto di ottenere.

 Queste ultime precisazioni ci consentono sia di riprendere il tema della unilateralità del beneficio e rafforzare le conclusioni già raggiunte – essa riguarda la forma del negozio, non il rapporto – sia di guardare alla nozione di beneficiario da un angolo visuale diverso da quello abituale: beneficiario è chiunque il disponente intenda sia destinatario di un vantaggio, qualora il conseguimento del vantaggio sia configurabile quale diritto verso il trustee. Nel trust solutorio è evidente che la configurazione del vantaggio quale diritto è fondata sul sottostante rapporto fra debitore e creditore e sulla sua enunciazione nell’atto istitutivo del trust.

 

4. Da qui due conseguenze di portata generale; una riguarda la cosiddetta equitable ownership e l’altra la visione processuale della figura del beneficiario.

Sulla prima conseguenza (equitable ownership). Vedere il beneficiario come l’avente diritto di conseguire un vantaggio significa proporre una chiave di lettura unitaria per una serie di fattispecie, rispetto alle quali il diritto inglese si trova in difficoltà concettuali.

 Innanzi tutto, il vantaggio, consistendo in una qualsiasi utilità giuridicamente apprezzabile, non deve necessariamente tradursi nell’apprensione dei beni in trust o dei loro frutti, anche latamente intesi. Come nell’esempio sul quale ci siamo soffermati, anche una particolare destinazione dei beni per opera del trustee – destinazione che non tocca direttamente il beneficiario – è un vantaggio, che può formare oggetto di diritto del beneficiario.

 Si spezza così quel nesso fra beneficiario e beni in trust che è correntemente denominata “equitable ownership” e che ho proposto di tradurre come “proprietà dovuta”. Essa sarà ancora utilizzabile quando il diritto del beneficiario verta sui beni in trust (o sui loro frutti), ma non per qualsiasi trust.

 Incentrata l’analisi sul diritto di conseguire il vantaggio, si spiega sia quella contestata giurisprudenza inglese che ritiene non violato il principio secondo il quale un trust, per essere valido, deve avere beneficiarii quando le disposizioni dell’atto istitutivo vanno anche solo indirettamente a beneficio di uno o più soggetti (sappiamo che questo principio trova un’eccezione nei charitable trusts e, in molti ordinamenti diversi da quello inglese, nei non charitable purpose trusts; ma questo non è un tema da trattare adesso).

 Si spiega anche il trust impostato sulla piena discrezionalità del trustee, cosicché nessun soggetto appartenente alla classe dei beneficiarii abbia un proprio diritto sui – o ai – beni in trust; con riferimento a questa struttura si usa affermare che il diritto appartiene alla classe in quanto tale: una costruzione estremamente artificiosa, della quale si può fare a meno ove si riscontri il vantaggio – spettante a ciascun beneficiario, non all’intera classe – nell’essere un possibile destinatario di beni o di frutti; laddove questa possibilità ha un preciso connotato giuridico, perché la pur vastissima discrezionalità che può essere stata conferita al trustee lo obbliga tuttavia ad agire senza mala fede, senza evidente violazione delle intenzioni del disponente, e così via.

 Sulla seconda conseguenza (la visione processuale della figura del beneficiario). La visione processuale della posizione del beneficiario è tipica dell’approccio inglese al diritto. Beneficiario, si dice, è chi può agire contro il trustee. Una simile impostazione andava bene in un sistema processuale formulare, non va più bene in un sistema di diritto contemporaneo, nel quale – infatti – non trova alcun punto di contatto con la teoria dell’equitable ownership. Abbiamo appena visto che anche questa va radicalmente rivista, in quanto abbiamo proposto una configurazione della posizione beneficiaria che prescinde dall’equitable ownership. Sta però di fatto che l’equitable ownership è la tradizionale teoria del diritto inglese, come tradizionale è quella che definisce il beneficiario in termini di azione. L’una, però, si muove sul terreno del diritto sostanziale, l'altra su quello del diritto processuale e fra i due non esistono sicuri punti di passaggio. Parlare, invece, di diritto di conseguire un vantaggio, oltre a slegare il beneficiario dall’equitable ownership – che, come ho appena detto, può esserci o meno – porta l’indagine sulla volontà delle parti e sulla realtà delle operazioni. E’ questa la ragione per la quale ho precisato che il vantaggio attribuito al terzo lo rende beneficiario se ciò corrisponde alla volontà del disponente, il quale configura il conseguimento di tale vantaggio quale diritto del terzo verso il trustee.

 

5. Avevo preso le mosse dalla unilateralità e ad essa dobbiamo tornare.

 Quando, nelle carte medievali, il soggetto disponente enuncia ciò che si attende dal destinatario dell’attribuzione si manifesta una struttura giuridica di generale rilievo: l’unilateralità della forma del negozio, come oggi nelle nostre promesse al pubblico, consente al disponente di determinare pienamente quel che dà e in quali limiti e con quali vincoli; e quindi anche i diritti che egli conferisce a terzi, estranei al negozio e per avventura neanche destinatari della dichiarazione unilaterale.

 Nel trust tutto ciò acquisisce una particolarissima veste perché il destinatario della dichiarazione (il trustee) è, per necessità, non interessato all’oggetto della stessa. Egli è lo strumento che il disponente ha scelto, da solo o per l’intesa raggiunta con i soggetti che egli intende – o deve – avvantaggiare o perfino per essersi obbligati con soggetti estranei rispetto a quelli che saranno avvantaggiati.

 I diritti che il disponente enuncia nella sua dichiarazione sono da lui costituiti in favore di chi non è destinatario della dichiarazione stessa. Questi diritti hanno per oggetto il conseguimento di un vantaggio, che non necessariamente comporta l’attribuzione ai beneficiarii dei beni in trust o dei loro frutti; obbligato a realizzare questo conseguimento è il trustee. E’ così che le varie figure di trust legittimano le varie figure di beneficiarii.

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