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Relazione
degli ispettori tributari del Secit
La
circolazione dei "trust" esteri in italia
PARTE
PRIMA
Inquadramento
civilistico del trust
1.
Introduzione
Il
trust, istituto che nella tradizione giuridica ha origini remote, ha trovato
legittimazione in Italia di recente. Infatti, i trust sono stati riconosciuti
nel nostro ordinamento solo a seguito della ratifica della convenzione
dell'Aja del 1º luglio 1985, intervenuta con la legge 16 ottobre 1989, n. 364
ed entrata in vigore a far data dal 1º gennaio 1992.
L'Italia,
tuttavia non ha ancora approvato una normativa nazionale che disciplini il
regime giuridico dell'istituto, il quale, perciò, vive nei limiti del
riconoscimento conseguente alle norme della convenzione internazionale, ed in
base al rinvio, da questa disposto, alle normative straniere. Allo stato,
insomma, non esistono trust di diritto interno, ma possono essere costituiti
in Italia o possono qui operare, trust disciplinati da una delle normative
straniere compatibili con le prescrizioni della convenzione internazionale.
Proprio
questa particolare situazione adduce una serie di problematiche e,
correlativamente, desta un vivo interesse per lo studio dell'istituto e delle
sue implicazioni. Non ultime quelle riguardanti i presupposti impositivi, per
le quali risulta essere quanto mai opportuno un intervento
dell'amministrazione atto a risolvere i casi dubbi e le incertezze paventate
dagli operatori.
Tali
motivazioni sono quelle che hanno indotto il Servizio a programmare il
presente studio, e, come si può ragionevolmente ritenere, sono state
condivise dal Ministro delle finanze all'atto dell'assegnazione dell'incarico
nell'ambito dell'attività per il 1997. Allo stesso modo, hanno rappresentato
il dato principale del lavoro dei sottoscritti ispettori, cosicché,
attraverso l'esame delle variabili dell'istituto ed un giudizio sui
trattamenti tributari che vi corrispondono, ne possa risultare un'opinione
attendibile, e, fatta propria dal Comitato di Coordinamento, possa
rappresentare, per un verso, un dato di confronto dell'amministrazione
periferica nella risoluzione dei casi pratici, e, per altro verso, uno stimolo
alla riflessione, perché si addivenga ad interventi di regolamentazione
normativa.
2.
I modelli legislativi del trust
Alla
Convenzione dell'Aja hanno finora aderito l'Italia, l'Australia, i Paesi
Bassi, Malta, il Regno Unito di Gran Bretagna ed il Canada. Questi ultimi due
Stati hanno ratificato la Convenzione anche in rappresentanza di altri
territori, come l'isola di Guernsey, Jersey e le isole di Turks and Caicos, e
province come l'Alberta e la Colombia britannica. Tuttavia, in molti altri
ordinamenti nazionali sono state varate discipline giuridiche che concedono i
trust, onde la configurazione giuridica di esso spazia ben oltre i confini
degli Stati che hanno aderito alla Convenzione.
La
circostanza non è di poco momento, perché una delle caratteristiche della
norma convenzionale a cui l'Italia si è sottoposta, è quella di lasciare
nella piena libertà del disponente la scelta della legge regolatrice del
trust.
Si
vuol dire che al momento in cui il trust trae vita ad opera dell'atto di
volontà di chi lo dispone, troverà nel contempo la sua disciplina giuridica
in base alla legge regolatrice che lo stesso disponente intenderà indicare,
fra tutte quelle degli innumerevoli ordinamenti che hanno previsto
legislativamente l'istituto. Perciò, se pure è riconoscibile una categoria
generale di trust, giacché la stessa norma convenzionale radica il limite
della propria applicazione ad un contenuto minimo ed indefettibile,
l'ordinamento italiano potrà conoscere una variegata tipologia di
applicazioni concrete dell'istituto, ciascuna caratterizzata dalla legge
regolatrice scelta dal disponente.
Questo,
naturalmente, rende ancora più difficile il compito dell'operatore, ed anche
nell'occasione in cui si riterrà di adottare indirizzi amministrativi, sarà
pressoché impossibile inseguire una casistica, che è aprioristicamente
indeterminabile, dovendosi ripiegare sulla previsione delle applicazioni più
frequenti dell'istituto, secondo una catalogazione che tenga conto di
caratteristiche generali ed uniformanti.
A
questi fini, le leggi regolatrici del trust vengono ordinariamente ricondotte
a tre tipologie, distinte in base all'area di cultura giuridica a cui possono
essere rap-portate.
La
prima, quella che anche storicamente vanta la primogenitura, e, per questo,
l'applicazione di più lungo periodo dell'istituto, è quella propria
dell'ordinamento inglese, che ha dato vita ad un modello basato sulla tipica
distinzione fra common law ed equity. Si tratta del modello originario, che
muovendosi completamente al di fuori del concetto romanistico della proprietà,
si struttura in modo da attribuire, con l'affidamento di un bene o di un
patrimonio, una titolarità finalizzata all'interesse di un terzo o di uno
scopo.
L'elemento
caratteristico è il riconoscimento di una precisa posizione giuridica tanto a
vantaggio di colui che riceve i beni (proprietà tutelata dalla common law),
quanto a vantaggio del beneficiario del trust (diritto equitativo). Il primo
gestisce i beni di cui ha ricevuto l'affidamento e sono divenuti propri, il
secondo, personalmente o tramite la diversa figura del protector, ha diritto a
pretendere da quello, che egli adotti tutti i comportamenti necessari e
sufficienti al raggiungimento delle finalità volute dal disponente, fino alla
possibilità di ottenerne la condanna sia che egli ecceda nell'esercizio di
poteri sul trust, sia che ometta di compiere quanto è necessario al
raggiungimento delle finalità.
Il
trust, dunque, è ordinariamente triangolare: il disponente (settlor)
costituisce i beni in trust, affidando i diritti relativi ad essi ad un
soggetto (trustee), che ne assume la titolarità ed i poteri dispositivi e di
gestione nei limiti in cui gli sono stati conferiti dal disponente, al fine di
assicurare un beneficio ultimo.
Il
beneficiario non è, comunque, una figura indefettibile del trust, giacché
l'evoluzione storica del modello inglese ha consentito il raggiungimento di
applicazioni di trust di mero scopo, sia pure in alcune e ben determinate
ipotesi di finalizzazioni caritatevoli ed umanitarie. In questo caso, il
diritto inglese ricorre ad una ``fictio'', attribuendo alla Corona tutte le
azioni ordinariamente riconosciute al beneficiario.
Il
modello inglese si caratterizza anche per la rigorosa determinazione della
durata del trust, che non è breve, potendo giungere fino ad ottanta anni, ma
che è elemento ineludibile dell'atto di costituzione.
In
corrispondenza, poi, della considerazione del trustee come il titolare unico
ed effettivo del diritto oggetto del trust, il modello inglese non prevede
specifiche forme di pubblicità che evidenzino la qualità di quello, ed anzi,
per alcune situazioni, come la intestazione di quote sociali, è fatto
espressamente divieto di una menzione diversa dalla semplice intestazione alla
persona fisica che svolge le funzioni di trustee.
Il
modello inglese, tuttavia, è stato superato anche nell'ambito della common
law per il fatto che quella formula originaria non ha trovato un'evoluzione
adeguata alle esigenze tecniche e giuridiche di un'economia progredita.
Un'evoluzione, per vero, perseguita dalla giurisprudenza inglese, che vi ha
provveduto in via interpretativa, ma rispetto alla quale gli strumenti di cui
quella dispone non sono stati sempre sufficienti, soprattutto in ordine alla
risoluzione di questioni teoriche di portata generale e creative di nuove
applicazioni dell'istituto.
Il
superamento del modello inglese è stato raggiunto in numerosi Stati con
l'approvazione di leggi ispirate alla formulazione originaria del trust, ma
con quegli adattamenti resi necessari da una maggiore flessibilità di
applicazione pratica. Si tratta di soluzioni spesso convergenti, rispetto alle
quali è stata possibile una caratterizzazione unificante sotto il termine di
``modello internazionale''.
Un
dato comune, conforme alla tradizione giuridica inglese, è quello di essere
discipline aperte, non vincolanti, cioè, ad una formulazione tipica ed
indefettibile dell'istituto, ma condiscendenti a soluzioni originali, rimesse
alla volontà del disponente.
Nella
pratica, questo ha favorito la costituzione di trust di scopo, che nel modello
internazionale ha minori limiti di quello inglese, fino alla massima libertà
di alcuni ordinamenti per i quali sono ammissibili trust destinati a
qualsivoglia finalità, indipendentemente dalla natura caritatevole od
umanitaria dello scopo stesso.
Del
pari, la durata del trust è stata favorevolmente allungata, fino a giungere
alle soluzioni di alcuni Stati, quali Nauru, Turks and Caicos e Anguilla, che
hanno legittimato la costituzione di trust perpetui.
Con
il modello internazionale, poi, sono stati codificati, sia pure a titolo
esemplificativo, i diritti equitativi attribuibili ai beneficiari nei
confronti del trustee, recependo le soluzioni più ricorrenti sviluppate nella
pratica, nell'intento di assicurare un ulteriore ausilio alla volontà del
disponente, verso schemi collaudati in termini di sicurezza economica e
giuridica.
Un
dato caratteristico di molte legislazioni che hanno fatto proprio il modello
internazionale è, da ultimo, l'esenzione fiscale accordata ad ogni rapporto
riconducibile al trust, che da questo ha tratto nuovo impulso, risultandone
favorito sia nella diffusione che nella adattabilità alle più svariate
esigenze economiche e finanziarie.
La
versatilità del trust ha consentito che rimbalzasse anche negli ordinamenti
di civil law, dando luogo ad un modello cosiddetto civilistico. Questo si è
basato principalmente sulla caratterizzazione della proprietà del trustee,
passando dall'accentuazione del contenuto obbligatorio dei rapporti fra questi
ed il disponente, alla costruzione di caratteri propri di una proprietà
fiduciaria.
In
questo senso, la titolarità attribuita al trustee comporta in capo al
medesimo un complesso di poteri che sono suoi propri, non derivati da altri, e
tuttavia finalizzati al raggiungimento del beneficio ultimo impartito dal
disponente.
Il
modello civilistico ha trovato ampia diffusione in America latina, fra i cui
Stati, da ultimo (1995), l'Argentina ha dettato una nuova disciplina
migliorativa di quella che si era diffusa nella regione negli anni venti e
trenta di questo secolo.
Anche
il Giappone ha adottato un modello civilistico e, in Europa, il Lussemburgo,
il Liechtenstein e, più di recente, la Russia.
3.
I principi della Convenzione dell'Aja del 1º luglio 1985
I
tre modelli, che unificano riassuntivamente le caratteristiche delle
legislazioni nazionali sui trust, sono tutti utilizzabili in Italia, in base
alla libera scelta del disponente secondo le norme stabilite dalla
Convenzionedell'Aja.
In
verità, l'art. 21 della Convenzione, consentiva agli Stati aderenti di
limitare l'efficacia del riconoscimento dei trust solo a quelli costituiti
secondo una delle legislazioni degli stessi Stati. L'Italia, però, non ha
espresso alcuna riserva in tale proposito, così da impartire alle norme
convenzionali cui si è sottoposta, un'efficacia che viene detta universale, e
che legittima il ricorso a qualsivoglia legislazione che disciplina il trust.
C'è
da dire, tuttavia, che l'applicabilità della Convenzione e la conseguente
libertà di scelta della legislazione regolatrice del trust, è vincolata alla
presenza di elementi caratteristici di questo istituto, non esistendo i quali,
viene meno il riconoscimento perseguito dalla norma convenzionale e l'entità
giuridica eventualmente formata, solo apparentemente vestita da trust, non
avrebbe una legittimazione come tale nel nostro ordinamento.
Si
ha, dunque, un modello convenzionale, nel quale, ordinariamente, i tre modelli
legislativi suddescritti si confondono, ma rispetto al quale la concreta
utilizzazione dell'istituto va ogni volta confrontata, per accertare se, a
causa della indeterminatezza della legislazione nazionale cui il disponente ha
fatto ricorso o delle regole dettate nell'esplicazione della sua volontà,
risultino tradite le condizioni minime perché si configuri un trust.
Le
caratteristiche del trust, riconoscibile in base alla Convenzione dell'Aja,
sono dettate dall'articolo 2 e si radicano in tre precetti:
1
- distinzione dei beni del trust dal patrimonio del trustee;
2
- intestazione degli stessi al trustee o ad altra persona per suo conto;
3
- obbligatorietà della condotta del trustee nell'amministrazione, gestione e
disponibilità dei beni secondo le finalità del trust e le norme particolari
impostegli dalla legge regolatrice.
Si
tratta di tre elementi resi necessari dalla concreta fruibilità di
corrispondenti tutele del trust, in base alle quali (art. 11 della
convenzione) il trustee esercita ogni azione attiva e passiva riferibile al
trust, e tuttavia è sottoposto alla cosiddetta segregazione patrimoniale,
onde i creditori personali del trustee non possono aggredire i beni del trust,
e questi rimangono separati tanto nel caso di fallimento del primo che in
relazione ai suoi rapporti matrimoniali e successori.
Nel
caso poi che la condotta del trustee conduca ad una confusione dei beni,
diviene possibile la rivendicazione del patrimonio del trust da parte di chi,
disponente o beneficiario, sia legittimato a pretendere il corretto rispetto
della trust property.
Per
espressa previsione della Convenzione, non è contrario alla struttura legale
del trust il fatto che il costituente mantenga alcune prerogative sui beni
costituiti in trust, o che allo stesso trustee siano attribuiti diritti di
beneficiario.
In
tal modo si è data legittimazione anche ad ipotesi, conosciute già dal
modello inglese, in cui lo stesso soggetto che costituisce in trust i propri
beni ne è anche trustee (declaration of trust), guadagnandone i vantaggi
della segregazione del patrimonio senza un effettivo spossessamento.
La
dottrina, invece, sembra escludere la possibilità che il disponente sia anche
beneficiario, deducendo tale conclusione dal rapporto esplicativo che
accompagna il testo della Convenzione dell'Aja.
Secondo
le varie discipline nazionali, la costituzione di un trust può avvenire per
atto volontario del disponente o per precetto legislativo o giudiziario.
La
Convenzione dell'Aja, invece, accorda riconoscimento in via naturale solo al
trust volontario, mentre ha derogato, in sede di prima applicazione, al
riconoscimento degli altri trust fino a che anche uno solo degli Stati
aderenti non dichiari di voler estendere a questi i contenuti della
Convenzione.
Poiché
al momento una siffatta dichiarazione non è stata resa da nessuno degli Stati
firmatari, vige la limitazione detta, per cui sono riconosciuti solo i trust
volontari.
Questi
possono essere disposti per atto inter vivos o mortis causa.
Non
è prevista una forma particolare ad substantiam, ma è richiesto che la prova
della costituzione del trust sia fornita per iscritto: ciò comporta che
l'esistenza di un trust risulti, quanto meno indirettamente, da un documento.
In
ogni caso, deve tenersi distinto l'atto in cui è prevista la costituzione del
trust, da quello che attribuisce allo stesso un bene o un intero patrimonio.
La
indispensabile separazione della dotazione patrimoniale del trust da quella
del trustee e la contemporanea intestazione a quest'ultimo di quegli stessi
beni, sono due espressioni di una medesima situazione giuridica, che
richiedono, da un lato, un atto di trasferimento che attribuisca al trustee la
titolarità dei cespiti, dall'altro la conoscibilità di questa particolare
condizione, in base alla quale esiste un trust ed il trustee possiede quei
beni per tale sua qualità.
Si
è già ricordato che l'ordinamento inglese non prevede particolari forme di
pubblicità, anzi in alcuni casi li avversa. La Convenzione dell'Aja, invece,
ha inteso riconoscere al trustee la facoltà di evidenziare negli atti, nei
documenti informativi, e nei pubblici registri la situazione dei beni che gli
sono intestati.
L'esercizio
di tale facoltà risulta indispensabile nei casi di trust operanti in Italia,
giacché le nostre norme richiedono la forma scritta ad substantiam nel caso
di trasferimento di beni immobili, di beni mobili registrati o di quote
sociali e prevedono corrispondenti forme di pubblicità, con l'annotazione nei
relativi registri. Solo a seguito dell'adempimento di tali formalità, la
intestazione conseguente all'atto di trasferimento è opponibile ai terzi e,
per conseguenza, solo a seguito di tali adempimenti viene correttamente
realizzato il principio della separatezza dei beni del trust da quelli del
trustee.
PARTE
SECONDA
Gli
aspetti fiscali del trust
1.
Generalità
Il
riconoscimento dei trust da parte dell'ordinamento italiano nella forma
aperta, che deriva dalla possibilità di ricorrere a qualsiasi legge straniera
che disciplini l'istituto, ha una rilevanza immediata nell'individuazione del
trattamento tributario, condizionato esso stesso dal contenuto delle
disposizioni impartite dal settlor in sede di costituzione del trust.
Non
vi è dubbio, infatti, che diversa dovrà essere l'imposizione in ragione
della durata del trust, o, ad esempio, nel caso di trust di scopo con finalità
caritatevoli, ovvero, ancora, ove ricorra l'individuazione di beneficiari, a
seconda che il disponente abbia previsto l'attribuzione di una rendita
periodica o la sola distribuzione finale del capitale accumulato, o nelle
ulteriori ipotesi possibili in dipendenza dei molti altri elementi variabili.
Insomma,
ricorre una casistica talmente variegata da impedire categorizzazioni
assolute, e, in definitiva, possono essere fatte salve solo quelle che,
rapportate al principio costituzionale della capacità contributiva, servono
all'individuazione dell'imponibilità della fattispecie, di quale sia
l'imposta applicabile, e quale il soggetto passivo.
Proprio
il richiamo del precetto costituzionale, d'altronde, è stata occasione in
dottrina per porsi l'interrogativo della legittimità dell'imposizione
rispetto ad un istituto giuridico non disciplinato affatto dalla nostra
normativa e, per questo, intuitivamente, non considerato nemmeno dalle singole
leggi d'imposta nella previsione degli elementi tipici di ciascun tributo.
Considerando che la capacità contributiva dell'individuo non può che
esplicarsi in un precetto avente forza di legge (riserva di legge relativa),
si è dubitato, in sostanza, della possibilità di riconoscere la tassazione
del trust.
Per
vero, all'interrogativo non ha corrisposto la teorizzazione della intassabilità
del trust. In soccorso dell'opinione contraria (che raccoglie la sostanziale
unanimità della ricerca scientifica) sta l'osservazione per cui le imposte
disciplinate dal nostro ordinamento hanno una forza espansiva tale che gli
elementi essenziali di capacità contributiva, individuabili nella
disponibilità di un patrimonio, nella percezione di un reddito e nel
trasferimento di ricchezza, nella forma e nei contenuti in cui ne è prevista
la tassabilità, costituiscono in quanto tali, elementi di contribuzione,
indipendentemente dalla soggettività della persona cui si riferiscono.
Certo,
è sentita vivamente la necessità che il legislatore intervenga a
disciplinare l'istituto, non perché non sia possibile un'applicazione delle
discipline tributarie esistenti, ma, piuttosto, perché, rimessa tale
applicazione ad un'interpretazione normativa, lascia gli operatori in una
condizione di incertezza circa la legittimità delle loro scelte e li espone
sempre, indipendentemente dalla loro buona fede, alla possibilità di
soluzioni diverse da parte dell'amministrazione ed a conseguenti aggravi
sanzionatori.
D'altronde,
la legislazione fiscale è quella che determina la convenienza economica degli
affari, cosicché, ove dalla discussione parlamentare risultasse confermata la
validità dell'istituto, potrebbero determinarsi scelte politiche favorevoli
alla diffusione dei trust, ovvero, al contrario, ove fossero approvate norme
che inducono ad un generale disfavore, se ne sancirebbe una rapida morte.
In
questo senso, la condizione peggiore è quella attuale, giacché l'incertezza
del trattamento tributario, frena fortemente la costituzione di trust italiani
e l'operatività in Italia di trust esteri, allontanando gli operatori che
proficuamente potrebbero avvalersi della scissione della proprietà
romanistica fra un gestore ed un beneficiario finale, e riducendo, spesse
volte, l'interesse per l'istituto ad applicazioni con finalità meramente
elusive.
Quest'ultima
possibilità, peraltro, è di per sé sufficiente a giustificare un intervento
del legislatore, determinando una convergenza di interessi sia della parte
privata, che nella legittima utilizzazione dell'istituto coglie l'opportunità
di un nuovo strumento giuridico al servizio di un determinato risultato nella
gestione della propria ricchezza, sia della parte pubblica, che deve
scongiurare il rischio che l'istituto degeneri esclusivamente in un mezzo per
l'illecita circolazione di provviste finanziarie e l'occultamento dei
risultati economici.
2.
La evidenziazione dei trust italiani
Nell'attesa,
il trust non sembra abbia avuto finora una significativa diffusione in Italia,
a conferma della titubanza degli operatori; di fatto, benché da alcuni anni a
questa parte si siano succeduti con assiduità convegni ed incontri di studio
sul tema e siano stati pubblicati molti articoli ed anche corpose monografie,
i sottoscritti ispettori non sono riusciti a reperire neanche un atto di
costituzione di trust in Italia.
In
particolare, ha avuto esito negativo la ricerca eseguita presso i due maggiori
uffici del registro, quello di Roma e quello di Milano, giacché non è
risultato sottoposto a registrazione alcun atto di quelli in rassegna.
Per
converso, alcune notizie giornalistiche hanno segnalato almeno un caso in cui
un noto istituto bancario, con sede nel capoluogo lombardo, ha costituito un
trust di scopo, per cui, dovendosi escludere, in ragione del rilievo economico
della società disponente e della finalità a carattere pubblico della
disposizione, che l'atto sia stato sottratto all'imposta, l'esito negativo
dell'indagine presso i menzionati uffici del registro può essere ricondotto
all'inidonea memorizzazione nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria.
Il
mancato reperimento di una fattispecie concreta da esaminare, ha impedito la
possibilità che, nella presente relazione, si affiancasse alla trattazione
teorica anche una sperimentazione pratica dell'applicazione delle normative
tributarie in vigore, saggiandone la tenuta rispetto alle specifiche finalità
del trust, all'oggetto della disposizione ed ai limiti dei poteri di gestione
del trustee. D'altronde gli unici casi di trusts operativi in Italia finora
conosciuti, riguardano trust esteri precedenti alla ratifica della Convenzione
dell'Aja, e relativi a beni siti in Italia; sono noti perché compaiono nella
letteratura giuridica come oggetto di decisioni giurisprudenziali che ne hanno
sancito l'inapplicabilità, all'epoca, nel nostro ordinamento. Si tratta per
di più di casi risalenti a molto tempo addietro, di cui non è stato
possibile seguire le sorti tributarie, ragionevolmente perché i beni italiani
di cui quei trust disponevano, sono stati alienati (i provvedimenti
giurisdizionali riguardavano proprio la richiesta di autorizzazione alla
vendita dei beni).
C'è,
tuttavia, una riflessione che può immediatamente trarsi dal mancato
reperimento di casi pratici e, cioè, che, proprio in considerazione
dell'assenza della denominazione di trust nella legislazione nazionale, manca
corrispondentemente una voce di catalogazione ai fini fiscali, che ne
impedisce la conoscibilità.
I
primi effetti della carenza di una regolamentazione specifica sono, dunque, di
una concretezza immediata, con la quale l'amministrazione deve fare subito i
conti, e che l'applicazione pratica dell'istituto, ove si díffondesse,
evidenzierebbe fin dal momento del rapporto di sportello con l'utenza.
Basti
pensare che nel caso di costituzione di un trust immobiliare, la pubblicità
del trasferimento incorrerebbe oggi nella difficoltà dell'intestazione dei
cespiti al trust, ovvero, alla persona del trustee non a titolo proprio, ma in
tale sua qualità.
Deve
ritenersi, perciò, che l'amministrazione finanziaria (ma anche quella di
Grazia e Giustizia ove si reputasse necessaria l'iscrizione di tutti i trust
che svolgono un'attività, nel registro delle imprese) debba già ora darsi un
indirizzo in materia, predisponendo la possibilità (e dunque anche la
modulistica) per evidenziare in ogni dichiarazione intestata ad un trust, il
riconoscimento applicativo di esso (e non solo giuridico), e, in primo luogo,
una catalogazione meccanografica idonea.
In
conseguenza, poi, della soggettività passiva all'imposizione, tanto diretta
che indiretta, la quale, pur con varie distinzioni in ordine all'imputazione
degli elementi su cui si radica la capacità contributiva e sulla destinazione
degli obblighi formali e sostanziali, è riconosciuta da tutti gli autori,
l'amministrazione delle finanze deve provvedere a quanto necessario per
evadere la richiesta di attribuzione di un codice fiscale e di una partita
IVA, procedendo alla individuazione di uno specifico codice di attività.
3.
Imponibilità dell'atto costitutivo del trust
Naturalmente,
il nocciolo dell'attività dell'amministrazione, quanto a rilevanza dei
contenuti, è costituito dal passo immediatamente successivo, e, cioè,
l'individuazione del trattamento tributario applicabile.
Si
ritiene che, indiscussa l'esigenza di una regolamentazione normativa,
l'amministrazione, rebus sic stantibus, possa emanare delle apposite
istruzioni che risolvano le questioni generali in tema di trust, così
soddisfacendo, almeno dal punto di vista dei principi, alla richiesta di
chiarificazione dei contribuenti.
Le
incertezze in cui si è imbattuta la dottrina colpiscono tutti i settori di
imposizione, quella indiretta, a riguardo della costituzione del trust e del
trasferimento dei diritti ai beneficiari finali, quella diretta, a riguardo
dei redditi prodotti ed alla distribuzione di rendite agli stessi beneficiari.
I dubbi investono anche le forme di tassazione del patrimonio, come l'ormai
scomparsa imposta sul patrimonio netto delle imprese (che continua a
presentare interesse per l'accertamento delle annualità passate) o l'ICI,
anche se in ragione della realità di quelle, i dubbi non riguardano l'an
dell'imposizione, bensì esclusivamente le modalità di adempimento del
debito.
Le
problematiche della tassazione dei trust si presentano fin dal momento della
sua costituzione, ed in qualche modo sono quelle che di più sollecitano
l'interesse degli operatori, perché presentano una radicale alternativa
d'imposizione ed un trattamento molto differenziato.
Si
ricorderà che, in base al testo della Convenzione dell'Aja e fintanto che uno
dei Paesi aderenti non formuli una richiesta apposita, non trovano
riconoscimento i trust legali o giudiziali, ma solo quelli costituiti per atto
di volontà del disponente, espresso in un negozio tra vivi o a mezzo di una
disposizione testamentaria. La forma scritta non è richiesta ad substantiam,
bensì solo ad probationem.
Nel
caso che il trust sia costituito con testamento, non vi è dubbio che si
applichi l'imposta di successione: la disposizione dovrà intendersi come
legato, a meno che, conformemente a quanto ritenuto da una costante
giurisprudenza non si debba intendere che il testatore abbia voluto devolvere,
con quella specifica disposizione, l'intero suo patrimonio o una quota di
questo, individuando, così, un vero e proprio erede.
A
riguardo, invece, della costituzione del trust per atto tra vivi, la dottrina
ha vivacemente dibattuto circa l'applicabilità dell'imposta di registro o di
quella sulle donazioni. L'alternativa trae spunto dall'apprezzamento del
contenuto di ``liberalità'' dell'atto di costituzione, in contrapposizione al
mero trasferimento di titolarità dei cespiti dal disponente alla gestione
vincolata ad uno scopo.
La
radicalità della scelta (e del trattamento tributario che ne consegue) è
quella che più di ogni altra ha frenato l'entusiasmo che gli operatori
riponevano nell'istituto. Come è noto, infatti, mentre l'applicazione
dell'imposta di registro colpisce solo l'atto formato in Italia o quello che,
formato all'estero, è relativo a beni immobili o ad aziende site nel
territorio dello Stato, l'imposta sulle donazioni si applica nei confronti di
chiunque per gli atti di liberalità compiuti in Italia, nei confronti degli
stranieri per gli atti compiuti all'estero da stranieri ove riguardino beni
immobili o aziende italiane, e nei confronti dei residenti, ovunque essi
abbiano disposto la do-nazione.
In
più, l'imposta sconta un'aliquota progressiva in ragione dei rapporti di
parentela fra donante e donatario, ed il valore della donazione è computato
nella massa ereditaria al momento del decesso del donante; infine, si paventa
che l'imposta applicata al momento della costituzione del trust non supplisca,
comunque, ad un'analoga tassazione del trasferimento dei beni del trust ai
beneficiari definitivi.
Da
qui l'interesse ad affermare il ricorrere dell'imposta di registro, in luogo
di quella sulle donazioni; ipotesi sostenuta da buona parte della dottrina in
quanto, nella costituzione del trust, non vi sarebbe un vero intento di
liberalità nella disposizione da parte del settlor verso il trustee (semmai
verso beneficiari finali) e la corrispettività si radicherebbe nello stesso
obbligo di gestione secondo lo scopo voluto dal costituente.
Tale
convincimento, evidentemente teso a favorire la tassazione meno onerosa,
potrebbe anche rispondere all'effettivo contenuto economico dell'atto, se non
fosse che, in mancanza di qualsiasi limitazione, in alcuni casi si
addiverrebbe a un trattamento sostanzialmente elusivo.
Senza
voler anticipare un indirizzo di comportamento per gli uffici, che risulta di
esclusiva competenza dell'amministrazione centrale delle entrate, il tema
induce ad alcune considerazioni, le quali, nei limiti del presente studio,
potranno essere apprezzate come altrettanti spunti di riflessione.
Tali
considerazioni possono prendere le mosse dall'idea spiegata da una autorevole
dottrina, secondo la quale il discrimine fra l'imposizione a titolo di
registro o di donazione non è rappresentato tanto dalla liberalità o dalla
onerosità del trasferimento, quanto dall'effetto di questo in termini di
decurtazione del patrimonio del disponente.
Secondo
questa ottica, perde rilievo la causa civilistica della donazione, finalizzata
all'arricchimento del donatario, e a questa si sostituisce la considerazione
puramente economica dell'atto, con il quale il disponente estromette un bene,
o un complesso di beni, destinandoli ad altri o ad uno scopo.
Quel
che rileva è l'impoverimento del donante e, con esso, l'effetto dell'atto,
consistente nella devoluzione dell'intero o di una parte del suo patrimonio.
Riguardato
sotto questo aspetto, la costituzione del trust determina un'analoga
estromissione dei beni dal patrimonio del disponente, che ne risulta decurtato
in modo corrispondente. L'atto ha, del pari, un effetto devolutivo, giacché
non è previsto che i beni costituiti in trust ritornino nel patrimonio del
disponente e, se pure il trust, come avviene per il modello inglese e per la
maggior parte della legislazione del modello internazionale, ha una durata
predeterminata, il trasferimento è comunque, definitivo, andando a beneficio
dei destinatari finali indicati dal settlor o dal trustee (nel trust
discrezionale).
Tenuto
conto di questi effetti, la costituzione del trust inter vivos è da
sottoporre ad imposta di donazione.
Tale
conclusione, però, non esaurisce tutti gli argomenti di dibattito, che va
esteso, piuttosto, a considerare gli elementi essenziali della tassazione,
consistenti nella determinazione della base imponibile e nell'individuazione
del soggetto d'imposta.
Allorché
la dottrina si è interessata di questi ultimi aspetti, non sembra aver tenuto
conto di quale effettivamente sia il risultato economico raggiunto dal trust.
Nella quasi totalità, gli autori hanno preferito attestarsi sulla
ricostruzione civilistica dell'istituto, e ragionare sulla forma dei diritti e
sui poteri che essi attribuiscono, più che sui contenuti e sull'effettivo
spostamento di ricchezza che si viene a determinare.
Insomma,
essi hanno seguito, anche a riguardo dell'ordinamento tributario, il rifiuto,
prettamente civilistico, dell'assimilazione del trust agli altri istituti,
contigui ma diversi, già conosciuti dal nostro ordinamento, come la
fondazione o il fedecommesso.
Ora
non c'è dubbio che il trust sia del tutto originale e che la sua disciplina,
quanto a diritti trasferiti ed ai poteri che ne conseguono, non ha eguali;
questo dipende, però, dalla possibilità di ricorrere ad una norma di
riferimento, la legislazione straniera, legittimata in Italia dalla
Convenzione internazionale.
Allorché,
invece, manca una disciplina specifica, come nel diritto tributario e si
condivida, comunque, l'idea, che per la forza espansiva dell'obbligazione
d'imposta, questa colpisca ogni fenomeno economico indipendentemente dalla sua
previsione nominativa, non può che farsi ricorso alla disciplina più
assimilabile.
In
questo caso soccorre il combinato disposto degli articoli 45 e 58.3 del D.L.vo
n. 346/90, che disciplinando l'ipotesi della sostituzione fedecommissaria,
individua un trattamento corrispondente al contenuto economico dell'istituto,
di cui all'art. 692 c.c., e che pure si attaglia all'effettiva entità dei
diritti trasferiti con la costituzione del trust.
L'elemento
che maggiormente accomuna sotto l'aspetto economico-tributario il trust con la
sostituzione fedecommissaria è riscontrabile in entrambi nella provvisorietà
del trasferimento al trustee-istituito, una provvisorietà a cui non
corrisponde, necessariamente, una temporaneità dell'instituzione (si pensi
alla possibilità di trust perpetui, riconosciuti da alcune legislazioni del
modello internazionale), ma che contraddistingue la finalizzazione del
trasferimento ad uno scopo ulteriore e diverso dall'arricchimento del soggetto
intermedio.
Relativamente
a questo, poi, per quanto possano essere estesi e pieni i diritti proprietari
che la costituzione del trust gli conferisce, si tratta sempre di poteri di
titolarità e di disponibilità che non hanno equivalente nel concetto di
proprietà romanistica. Così, in particolare, se si torna a considerare la
durata del trust, può immediatamente riflettersi sul fatto che il nostro
ordinamento non conosce una proprietà a tempo (quale è, invece, quella del
trustee), per concludere che il trasferimento dell'una (proprietà
romanistica) ed il trasferimento dell'altra (proprietà di common law vantata
dal trustee) non possono essere assoggettate ad un medesimo livello d'imposta,
a meno di una grave lesione del principio di capacità contributiva.
Altrettanto
può dirsi quando si considerano le prestazioni che gravano sul trustee a
favore dei beneficiari equitativi, giacché queste non si pongono come
semplici oneri del diritto del proprietario (ammessi nei limiti in cui non
incidono sulla pienezza dei poteri del proprietario), ma costituiscono
l'essenza stessa dell'istituto.
In
realtà, come, nella sostituzione fedecommissaria, nel trust l'attribuzione
dei beni al trustee non conclude i suoi effetti economici entro i limiti del
trasferimento della titolarità dei cespiti e dei poteri dispositivi sugli
stessi, dal disponente al soggetto che li riceve, ma si protende verso la
futura destinazione ultima della proprietà a favore di un beneficiario
finale.
Se,
dunque, deve trattarsi della tassazione del trasferimento, questo, nel trust
come nella sostituzione fedecommissaria, non può ritenersi completamente
realizzato se non con l'attribuzione ai beneficiari finali. Prima di quel
momento, l'imposizione andrà a colpire un risultato economico che è diverso
dalla fattispecie sulla quale l'imposta di donazione (e corrispondentemente
quella di registro) quantificano l'incidenza fiscale del trasferimento di un
bene da un soggetto ad un altro, ed il trattamento tributario dovrà essere,
necessariamente, altrettanto specifico.
Tale
specificità è ben salvaguardata dal citato art. 45 del D.L.vo n. 346/90 che
distingue la tassazione sia nel tempo, sia nei soggetti passivi, sia nei
valori. Nel caso della sostituzione fedecommissaria l'onere tributario viene
suddiviso fra l'istituito, che è sottoposto al pagamento dell'imposta al
momento della instituzione su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni,
ed il sostituito, a cui, invece, l'imposta si applica al momento in cui
l'istituito viene meno, tenendo a base il valore dei beni al momento della
instituzione e ferma restando l'imposta già pagata sul valore dell'usufrutto.
Nel
caso del trust, il valore dell'usufrutto potrà essere determinato tenendo
conto della durata di esso stabilita dal disponente (con identificazione al
trasferimento del diritto di proprietà romanistica ove il trust sia
perpetuo), ed il pagamento dell'ulteriore imposta potrà essere spostato al
momento in cui il trust viene meno, con il raggiungimento dell'attribuzione
finale dei cespiti.
L'onere
a carico del trustee, consistente nell'erogazione di rendite ai beneficiari
equitativi, non dovrebbe comportare alcuna riduzione d'imposta, non avendo
alcun contenuto reale; al contrario, l'eventuale disposizione del settlor, per
cui ai beneficiari equitativi siano attribuiti periodicamente quote del
patrimonio costituito in trust, avendo natura reale ed incidendo sul contenuto
del trasferimento, deve essere considerata in sede di tassazione: la
periodicità della prestazione indicata dal disponente per l'erogazione ai
beneficiari, andrà considerata nella determinazione del valore di usufrutto,
e l'erogazione stessa sarà presupposto di imposizione del trasferimento ai
beneficiari entro il limite del valore della quota di patrimonio trasferito.
Ove
si ammetta che la costituzione del trust sia tassata nel modo suddescritto,
sarà facile riconoscere la soggettività passiva dei beneficiari solo al
momento in cui essi ricevono l'attribuzione dei beni (o come quota
periodicamente assegnata dal trustee, o a titolo di devoluzione finale di essi
in coincidenza con la cessazione del trust). Al contrario, la tassazione del
trasferimento in capo al trustee, comporterà che gli eventuali obblighi
formali siano adempiuti dallo stesso (ad es. la dichiarazione INVIM, o la
denuncia di successione), mentre, in ragione della peculiare natura del trust,
che si caratterizza innanzitutto per il principio della segregazione
patrimoniale, la responsabilità dell'esatto adempimento dell'obbligo
sostanziale d'imposta graverà sui beni costituiti in trust, il cui patrimonio
dovrà fornire la provvista necessaria al pagamento e ne subirà il peso in
termini di responsabilità, senza alcun coinvolgimento del patrimonio
personale del trustee.
La
stessa osservazione, aggiunta all'altra per cui la titolarità del trustee è
dipendente dalla funzione e non dalla soggettività della persona, induce a
ritenere che, nel caso di sostituzione con altro soggetto non si attui un
nuovo trasferimento, imponibile in quanto tale.
Considerando,
tuttavia, che, per quanto (in molti casi e particolarmente nei trust
familiari) i beneficiari finali possano essere legati da vincoli di parentela
con il disponente, la costituzione di un trust determina l'intervento di un
soggetto terzo: questo che, secondo la fisiologia dell'istituto, è un
destinatario effettivo del trasferimento, segna pure una crisi nel previsto
passaggio dal settlor ai suoi parenti. Perciò, sembra corretto ritenere che
nella determinazione dell'aliquota della donazione non si tenga conto del
vincolo familiare con i beneficiari, ed il trasferimento al trustee sconti
l'imposta sul valore dell'usufrutto dei beni con l'aliquota che il D.L.vo n.
346/90 riserva agli estranei.
Va
da sé che, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo n. 346/90, i trasferimenti (da
settlor a trustee o da questi ai beneficiari finali) che comportino una
devoluzione a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali, o di enti
che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca
scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblico bene,
non sono soggetti ad imposta.
Come
è noto, l'esenzione, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, è stata estesa a
tutte le associazioni che non abbiano scopo di lucro e che rispettino i
requisiti di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo.
Un'ultima
riflessione sul tema della tassazione dell'atto di costituzione del trust,
riguarda la possibilità che la volontà negoziale del disponente sia separata
in due momenti convenzionali, che si esplichino il primo nella semplice
previsione del trust, e l'altro, nella sua dotazione patrimoniale.
In
realtà, può dubitarsi che tale separazione sia legittima, in quanto il
trust, espresso nella triangolazione fra un disponente ed il trustee verso un
beneficiario finale od uno scopo, potrebbe non esistere senza una
contemporanea dotazione patrimoniale.
Ove
si ritenga che non si possa prevedere la costituzione di trust, ma solo la
disposizione di beni in trust, non sorgono ulteriori problemi; ma
diversamente, si deve riconoscere una tassabilità dell'atto al di fuori
dell'imposta di donazione, in base al limitato effetto economico che ne
deriva, e che non ha più come presupposto la devoluzione del patrimonio (o di
una quota) del disponente.
Nel
caso di costituzione di un trust, senza che sia contemporaneamente prevista
l'attribuzione di un patrimonio, si dovrebbe ritenere applicabile l'art. 11
della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.
In
questi casi però, l'aspetto fiscale che è maggiormente rilevante è la
possibilità di una dotazione del trust con un'attribuzione patrimoniale
indiretta, idonea a sfuggire a tassazione.
Si
pensi, ad esempio, al caso in cui un trust, costituito in base alla semplice
individuazione di un trustee e di beneficiari finali, usi l'autonomia
negoziale di cui dispone per acquisire un finanziamento bancario garantito del
disponente, e questi provveda alla restituzione in vece del primo; oppure il
trust sia il beneficiario di un contratto di assicurazione stipulato dal
disponente; ovvero, ancora, il trust riceva a mutuo una somma dal disponente
stesso: tutti mezzi leciti, questi, ma, tutti ugualmente idonei a realizzare
una dotazione patrimoniale indiretta del trust, o comunque un differimento
dell'imposizione.
In
questi casi, il controllo vigile dell'amministrazione dovrà essere
particolarmente attento, risalendo da ogni atto che dimostri una capacità
patrimoniale del trust, al trasferimento che ha consentito la dotazione della
provvista economica.
4.
Il trust e l'imposizione diretta
Riguardando
il trust dal punto di vista dell'imposizione diretta, si riscontra una
maggiore concordia della dottrina giuridica, anche se non mancano ugualmente
incertezze e differenze interpretative.
Gli
argomenti da considerare si riferiscono alla tassazione dei redditi che
derivano dall'attività gestoria del trustee ed a quelli ricevuti dai
beneficiari del trust; fra le tematiche d'interesse, si aggiunge anche
l'argomento relativo all'imponibilità degli atti di trasferimento dei diritti
dei beneficiari a favore di terzi.
Rispetto
ai redditi prodotti dal trust, le prime tesi, che riconoscevano una
soggettività passiva del trustee in quanto tale o dei beneficiari, quale
effettivi fruitori dell'incremento patrimoniale del trust, hanno perso terreno
a vantaggio dell'idea per cui il trust ha un'autonoma soggettività passiva e
risponde dell'obbligazione d'imposta con i beni assegnatigli dal disponente.
Secondo
tale ultima teoria, ora largamente maggioritaria, il trust rientra fra gli
enti considerati dall'art. 87 TUIR, quali soggetti autonomi d'imposta IRPEG.
A
seconda che il trust abbia la sede legale o amministrativa o l'oggetto
principale dell'attività in Italia, e svolga, o meno, in via esclusiva o
principale, un'attività commerciale, sarà regolato dalle norme del titolo
II, in base alle regole del reddito d'impresa, ovvero, a quelle previste dagli
artt. 108 e ss. del TUIR per gli enti non commerciali o non residenti.
Nei
confronti dei beneficiari la tassazione ai fini delle imposte dirette, sembra
dover dipendere da come il disponente ha configurato l'attribuzione economica
in loro favore. In particolare, se tale attribuzione è stata considerata come
trasferimento di quota del capitale o del patrimonio costituito in trust, si
ritiene che non ricorra la possibilità di un'imposizione diretta, giacché,
secondo quanto più sopra sostenuto, l'atto che determina il trasferimento dei
beni costituiti in trust ai beneficiari finali, rappresenta il momento in cui
si realizza l'attribuzione definitiva della proprietà e con il quale si
completano i presupposti dell'imposizione indiretta sulla donazione, fino ad
allora parzialmente sospesa ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.
346.
Ove,
invece, l'attribuzione ai beneficiari finali è configurata dal settlor come
distribuzione della ricchezza prodotta dall'attività gestoria del trustee, il
passaggio di tali proventi dal trust ai beneficiari non ne muta il carattere
reddituale, e gli stessi possono essere tassati in capo ai beneficiari.
La
tassazione ricorre in dipendenza della loro qualificazione, ricavabile dalle
disposizioni dell'atto costitutivo del trust, o come un provento derivante
dalla utilizzazione del capitale che il settlor ha costituito in trust proprio
allo scopo di farne percepire i frutti ai beneficiari (art. 41, lett. h)
TUIR), o come rendita vitalizia, o come un qualunque diverso assegno periodico
innominato (art. 47, lett. h), ed il TUIR).
È
evidente che una tale soluzione comporta che uno stesso incremento di
ricchezza sia assoggettato a tassazione sia in capo al trust, in quanto
reddito da questa prodotto, sia in capo al beneficiario quale utile
attribuitogli dal disponente e che gli deriva dall'utililzzazione del
patrimonio costituito in trust. Non ricorrerebbe, invero, un'ipotesi analoga a
quella che usualmente si indica come doppia imposizione, perché, a differenza
della distribuzione degli utili societari, che dipendono dalla partecipazione
dei soci al capitale della società, nel caso degli interessi beneficiari,
questi dipendono da un'obbligazione di dare o di fare che è indefettibile per
l'esistenza del trust, ma che, tuttavia, è estranea all'attività gestoria
che dà luogo alla realizzazione dei proventi.
Non
si può negare, però, che l'effetto economico non sarebbe dissimile.
Ritenendo
che l'imposizione congiunta a carico del trust e dei beneficiari si
risolverebbe in un loro ingiustificato ed eccessivo aggravio rispetto ad un
incremento di ricchezza che ha un'unica derivazione, potrebbe addivenirsi ad
ipotizzare una deducibilità in capo al trust della quota di reddito
trasferita ai beneficiari. In particolare, poiché, come si è detto,
l'attribuzione ai beneficiari è un obbligo indefettibile del trust, rispetto
al quale il trustee non ha alcun potere di disposizione, non è irragionevole
considerarlo alla stregua di una componente negativa del reddito di impresa,
allorquando il trust svolge in via prevalente od esclusiva un'attività
commerciale, ovvero quale onere deducibile dal reddito nel caso che il trust
sia ente non commerciale (ex artt. 10, lettera a) e 114 TUIR) e considerando
che i diritti equitativi dei beneficiari condividono una natura in parte reale
ed in parte obbligatoria.
Le
questioni attinenti alla doppia imposizione dei redditi, piuttosto, si
ripresentano a riguardo dei rapporti internazionali. Infatti, tenuto conto
della natura del trust, ontologicamente destinato a presentare rapporti con
l'estero, tanto in ordine alla tassazione dei redditi prodotti dallo stesso,
quanto in ordine alla tassazione dei redditi dei beneficiari, vengono in
evidenza le relazioni internazionali affidate alle convenzioni contro le
doppie imposizioni.
Orbene,
come è noto, il modello OCSE per le convenzioni internazionali sulle doppie
imposizioni, su cui si conforma la quasi totalità dei trattati posti in
essere dall'Italia, rassegna fra le definizioni generali di cui all'art. 3,
anche quella relativa al termine di ``persona'', non comprendendo in maniera
esplicita i trust.
Per
converso, una previsione specifica dei trust si ritrova nella convenzione
bilaterale fra Italia e Stati Uniti d'America, resa esecutiva con la legge 11
dicembre 1985, n. 763. Qui il trust è indicato nell'elencazione dei soggetti
cui si riferisce il termine ``persona'' usato dalla convenzione, ancorché
nella traduzione italiana l'istituto è impropriamente accomunato al concetto
di ``associazione commerciale''.
Naturalmente,
la indicazione specifica del trust nella convenzione con gli Stati Uniti
d'America, ha, in positivo, l'effetto di escludere qualsiasi dubbio
applicativo fra i due Stati, induce, tuttavia, in negativo, il dubbio se
l'assenza di un'analoga previsione nelle altre convenzioni internazionali
debba intendersi come causa di non applicabilità delle stesse ai trust.
È
inutile nascondersi che un'interpretazione rigorosa come quest'ultima,
comporterebbe difficoltà di non poco momento nelle relazioni internazionali
dell'Italia e ricadute sull'intero sistema economico e finanziario con
l'estero, posto che la non applicazione delle convenzioni sulle doppie
imposizioni a favore di molti enti configurati come trust nel Paese d'origine,
ne determinerebbe l'allontanamento dai nostri mercati.
Pur
se questa non deve essere la ragione esclusiva nella scelta di un indirizzo
interpretativo, è una situazione che comunque va sottolineata ad evidenziare
la delicatezza della questione.
Invero,
il testo delle convenzioni è tale da lasciare spazio ad un'interpretazione
che comprenda i trust fra le ``persone'' a cui i trattati stessi si rivolgono.
In questo senso, va apprezzata la correttezza dell'interpretazione proposta
dal Dipartimento delle Entrate con la nota n. 14/15/82 del 6 maggio 1997. In
quell'occasione, infatti, il Ministero delle Finanze ha accolto un criterio
discretivo efficace: sostiene il Ministero che il rilascio da parte dello
Stato dove risiede il soggetto che invoca l'applicazione della Convenzione,
della attestazione che lo stesso è colà residente, opera anche come
riconoscimento della sua soggettività, nell'accezione che le convenzioni
attribuiscono al termine ``persona''. Si è voluto dire che la operatività
delle convenzioni sulle doppie imposizioni trova giustificazione
nell'attestazione del Paese estero sia con riguardo al requisito della
residenza, sia, ed ancor prima, a riguardo dalla qualificazione del soggetto
come ``persona'' beneficiaria delle disposizioni convenzionali.
Naturalmente,
non si tratta di un'abdicazione da parte dell'autorità interna a vantaggio
della discrezionalità del Paese estero nell'individuazione di un presupposto
a valenza fiscale, ma della attribuzione di contenuti ad una norma pattizia e
di una interazione basata sulla reciprocità della convenzione, cosicché
l'Italia mantiene l'astratta facoltà di accertare la veridicità
dell'attestazione estera, e nello stesso tempo, si avvantaggia delle
pattuizioni convenzionali per assicurare analoghi benefici ai propri soggetti
residenti.
Non
si tratta, insomma, di dare esclusiva valenza alla qualificazione giuridica
dell'ordinamento estero, determinando un incomprensibile riflesso
nell'ordinamento interno, ma di salvaguardare i contenuti propri della norma
pattizia e, in primo luogo, l'affidamento reciproco su cui si impernia
l'adesione al trattato inter-nazionale.
La
nota ministeriale di cui si è detto, piuttosto, va completata secondo una
ricostruzione normativa che assicuri l'esatta applicazione delle convenzioni.
In
questo senso, per un verso sembra non appropriato il riferimento alle società
fiduciarie, per altro verso va esclusa la possibilità di un uso indiretto e
vietato dei benefici convenzionali.
In
particolare, può ingenerare confusione l'accostamento fra società fiduciarie
e trust, per i quali è ormai pacificamente riconosciuta la diversità
ontologica rispetto a qualunque altro istituto già noto nel nostro
ordinamento: quel che è vero e possibile per i trust, non può ritenersi
ugualmente applicabile per le società fiduciarie, le quali presentano
questioni e procedure del tutto proprie e diverse (si veda, ad esempio, se
intese come ``nominee'', la risoluzione n. 12/431 del 7 maggio 1987 della
soppressa Direzione Generale delle imposte dirette).
Del
pari, il rilievo autonomo che nella struttura del trust hanno i diritti
equitativi dei beneficiari, che di esso costituiscono un elemento ordinario
anche se non indispensabile, impone che l'applicazione delle convenzioni sulle
doppie imposizioni ne debba tener conto. Le convenzioni basano i presupposti
di applicazione sulla ricerca del beneficiario effettivo e questo, nel caso di
trust, non è quasi mai il trust in quanto tale.
Ora,
partendo dal presupposto che il riconoscimento del trust come ``persona''
destinataria delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni, trova
legittimazione nell'attestazione del Paese estero, va impegnato questo anche
sulla necessità di discernere il ricorrere di beneficiari effettivi ulteriori
rispetto al trust; nel contempo appare legittimo richiedere che con la stessa
certificazione il Paese estero attesti il ricorrere dei requisiti non solo in
capo al trust, ma anche in capo agli eventuali beneficiari effettivi.
Quanto
ai redditi dei beneficiari, le possibili qualificazioni in seno alle diverse
categorie previste dalla norma interna, tutte dipendenti dalle variabili
dell'atto costitutivo del trust, si pongono come altrettante applicazioni dei
trattati sulle doppie imposizioni in relazione ai redditi attribuiti da trusts
esteri a beneficiari italiani.
È
noto, infatti, che la diversa qualificazione del reddito dei beneficiari può
comportare un diverso trattamento, da un'imposizione concorrente fino ad
un'imposizione esclusiva, in relazione alle legislazioni interne degli Stati
contraenti, nel senso che solo ove questi ultimi attribuiscano una medesima
qualificazione ai predetti redditi, ne potrà conseguire l'esatta applicazione
dei trattati.
Diversamente,
una disarmonica considerazione della natura dei proventi, determinerebbe un
disallineamento fra le due normative interne fino ad ipotizzarsi una non
imposizione del reddito in capo ai percipienti.
Anche
per questa via, dunque, trova conferma la necessità che il trust abbia una
sua propria affermazione normativa nel nostro ordinamento e,
conseguenzialmente, ridondi la medesima qualificazione nell'ambito dei
rapporti internazionali.
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