Relazione degli ispettori tributari del Secit

La circolazione dei "trust" esteri in italia

 

PARTE PRIMA

Inquadramento civilistico del trust

1. Introduzione

Il trust, istituto che nella tradizione giuridica ha origini remote, ha trovato legittimazione in Italia di recente. Infatti, i trust sono stati riconosciuti nel nostro ordinamento solo a seguito della ratifica della convenzione dell'Aja del 1º luglio 1985, intervenuta con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore a far data dal 1º gennaio 1992.

L'Italia, tuttavia non ha ancora approvato una normativa nazionale che disciplini il regime giuridico dell'istituto, il quale, perciò, vive nei limiti del riconoscimento conseguente alle norme della convenzione internazionale, ed in base al rinvio, da questa disposto, alle normative straniere. Allo stato, insomma, non esistono trust di diritto interno, ma possono essere costituiti in Italia o possono qui operare, trust disciplinati da una delle normative straniere compatibili con le prescrizioni della convenzione internazionale.

Proprio questa particolare situazione adduce una serie di problematiche e, correlativamente, desta un vivo interesse per lo studio dell'istituto e delle sue implicazioni. Non ultime quelle riguardanti i presupposti impositivi, per le quali risulta essere quanto mai opportuno un intervento dell'amministrazione atto a risolvere i casi dubbi e le incertezze paventate dagli operatori.

Tali motivazioni sono quelle che hanno indotto il Servizio a programmare il presente studio, e, come si può ragionevolmente ritenere, sono state condivise dal Ministro delle finanze all'atto dell'assegnazione dell'incarico nell'ambito dell'attività per il 1997. Allo stesso modo, hanno rappresentato il dato principale del lavoro dei sottoscritti ispettori, cosicché, attraverso l'esame delle variabili dell'istituto ed un giudizio sui trattamenti tributari che vi corrispondono, ne possa risultare un'opinione attendibile, e, fatta propria dal Comitato di Coordinamento, possa rappresentare, per un verso, un dato di confronto dell'amministrazione periferica nella risoluzione dei casi pratici, e, per altro verso, uno stimolo alla riflessione, perché si addivenga ad interventi di regolamentazione normativa.

2. I modelli legislativi del trust

Alla Convenzione dell'Aja hanno finora aderito l'Italia, l'Australia, i Paesi Bassi, Malta, il Regno Unito di Gran Bretagna ed il Canada. Questi ultimi due Stati hanno ratificato la Convenzione anche in rappresentanza di altri territori, come l'isola di Guernsey, Jersey e le isole di Turks and Caicos, e province come l'Alberta e la Colombia britannica. Tuttavia, in molti altri ordinamenti nazionali sono state varate discipline giuridiche che concedono i trust, onde la configurazione giuridica di esso spazia ben oltre i confini degli Stati che hanno aderito alla Convenzione.

La circostanza non è di poco momento, perché una delle caratteristiche della norma convenzionale a cui l'Italia si è sottoposta, è quella di lasciare nella piena libertà del disponente la scelta della legge regolatrice del trust.

Si vuol dire che al momento in cui il trust trae vita ad opera dell'atto di volontà di chi lo dispone, troverà nel contempo la sua disciplina giuridica in base alla legge regolatrice che lo stesso disponente intenderà indicare, fra tutte quelle degli innumerevoli ordinamenti che hanno previsto legislativamente l'istituto. Perciò, se pure è riconoscibile una categoria generale di trust, giacché la stessa norma convenzionale radica il limite della propria applicazione ad un contenuto minimo ed indefettibile, l'ordinamento italiano potrà conoscere una variegata tipologia di applicazioni concrete dell'istituto, ciascuna caratterizzata dalla legge regolatrice scelta dal disponente.

Questo, naturalmente, rende ancora più difficile il compito dell'operatore, ed anche nell'occasione in cui si riterrà di adottare indirizzi amministrativi, sarà pressoché impossibile inseguire una casistica, che è aprioristicamente indeterminabile, dovendosi ripiegare sulla previsione delle applicazioni più frequenti dell'istituto, secondo una catalogazione che tenga conto di caratteristiche generali ed uniformanti.

A questi fini, le leggi regolatrici del trust vengono ordinariamente ricondotte a tre tipologie, distinte in base all'area di cultura giuridica a cui possono essere rap-portate.

La prima, quella che anche storicamente vanta la primogenitura, e, per questo, l'applicazione di più lungo periodo dell'istituto, è quella propria dell'ordinamento inglese, che ha dato vita ad un modello basato sulla tipica distinzione fra common law ed equity. Si tratta del modello originario, che muovendosi completamente al di fuori del concetto romanistico della proprietà, si struttura in modo da attribuire, con l'affidamento di un bene o di un patrimonio, una titolarità finalizzata all'interesse di un terzo o di uno scopo.

L'elemento caratteristico è il riconoscimento di una precisa posizione giuridica tanto a vantaggio di colui che riceve i beni (proprietà tutelata dalla common law), quanto a vantaggio del beneficiario del trust (diritto equitativo). Il primo gestisce i beni di cui ha ricevuto l'affidamento e sono divenuti propri, il secondo, personalmente o tramite la diversa figura del protector, ha diritto a pretendere da quello, che egli adotti tutti i comportamenti necessari e sufficienti al raggiungimento delle finalità volute dal disponente, fino alla possibilità di ottenerne la condanna sia che egli ecceda nell'esercizio di poteri sul trust, sia che ometta di compiere quanto è necessario al raggiungimento delle finalità.

Il trust, dunque, è ordinariamente triangolare: il disponente (settlor) costituisce i beni in trust, affidando i diritti relativi ad essi ad un soggetto (trustee), che ne assume la titolarità ed i poteri dispositivi e di gestione nei limiti in cui gli sono stati conferiti dal disponente, al fine di assicurare un beneficio ultimo.

Il beneficiario non è, comunque, una figura indefettibile del trust, giacché l'evoluzione storica del modello inglese ha consentito il raggiungimento di applicazioni di trust di mero scopo, sia pure in alcune e ben determinate ipotesi di finalizzazioni caritatevoli ed umanitarie. In questo caso, il diritto inglese ricorre ad una ``fictio'', attribuendo alla Corona tutte le azioni ordinariamente riconosciute al beneficiario.

Il modello inglese si caratterizza anche per la rigorosa determinazione della durata del trust, che non è breve, potendo giungere fino ad ottanta anni, ma che è elemento ineludibile dell'atto di costituzione.

In corrispondenza, poi, della considerazione del trustee come il titolare unico ed effettivo del diritto oggetto del trust, il modello inglese non prevede specifiche forme di pubblicità che evidenzino la qualità di quello, ed anzi, per alcune situazioni, come la intestazione di quote sociali, è fatto espressamente divieto di una menzione diversa dalla semplice intestazione alla persona fisica che svolge le funzioni di trustee.

Il modello inglese, tuttavia, è stato superato anche nell'ambito della common law per il fatto che quella formula originaria non ha trovato un'evoluzione adeguata alle esigenze tecniche e giuridiche di un'economia progredita. Un'evoluzione, per vero, perseguita dalla giurisprudenza inglese, che vi ha provveduto in via interpretativa, ma rispetto alla quale gli strumenti di cui quella dispone non sono stati sempre sufficienti, soprattutto in ordine alla risoluzione di questioni teoriche di portata generale e creative di nuove applicazioni dell'istituto.

Il superamento del modello inglese è stato raggiunto in numerosi Stati con l'approvazione di leggi ispirate alla formulazione originaria del trust, ma con quegli adattamenti resi necessari da una maggiore flessibilità di applicazione pratica. Si tratta di soluzioni spesso convergenti, rispetto alle quali è stata possibile una caratterizzazione unificante sotto il termine di ``modello internazionale''.

Un dato comune, conforme alla tradizione giuridica inglese, è quello di essere discipline aperte, non vincolanti, cioè, ad una formulazione tipica ed indefettibile dell'istituto, ma condiscendenti a soluzioni originali, rimesse alla volontà del disponente.

Nella pratica, questo ha favorito la costituzione di trust di scopo, che nel modello internazionale ha minori limiti di quello inglese, fino alla massima libertà di alcuni ordinamenti per i quali sono ammissibili trust destinati a qualsivoglia finalità, indipendentemente dalla natura caritatevole od umanitaria dello scopo stesso.

Del pari, la durata del trust è stata favorevolmente allungata, fino a giungere alle soluzioni di alcuni Stati, quali Nauru, Turks and Caicos e Anguilla, che hanno legittimato la costituzione di trust perpetui.

Con il modello internazionale, poi, sono stati codificati, sia pure a titolo esemplificativo, i diritti equitativi attribuibili ai beneficiari nei confronti del trustee, recependo le soluzioni più ricorrenti sviluppate nella pratica, nell'intento di assicurare un ulteriore ausilio alla volontà del disponente, verso schemi collaudati in termini di sicurezza economica e giuridica.

Un dato caratteristico di molte legislazioni che hanno fatto proprio il modello internazionale è, da ultimo, l'esenzione fiscale accordata ad ogni rapporto riconducibile al trust, che da questo ha tratto nuovo impulso, risultandone favorito sia nella diffusione che nella adattabilità alle più svariate esigenze economiche e finanziarie.

La versatilità del trust ha consentito che rimbalzasse anche negli ordinamenti di civil law, dando luogo ad un modello cosiddetto civilistico. Questo si è basato principalmente sulla caratterizzazione della proprietà del trustee, passando dall'accentuazione del contenuto obbligatorio dei rapporti fra questi ed il disponente, alla costruzione di caratteri propri di una proprietà fiduciaria.

In questo senso, la titolarità attribuita al trustee comporta in capo al medesimo un complesso di poteri che sono suoi propri, non derivati da altri, e tuttavia finalizzati al raggiungimento del beneficio ultimo impartito dal disponente.

Il modello civilistico ha trovato ampia diffusione in America latina, fra i cui Stati, da ultimo (1995), l'Argentina ha dettato una nuova disciplina migliorativa di quella che si era diffusa nella regione negli anni venti e trenta di questo secolo.

Anche il Giappone ha adottato un modello civilistico e, in Europa, il Lussemburgo, il Liechtenstein e, più di recente, la Russia.

3. I principi della Convenzione dell'Aja del 1º luglio 1985

I tre modelli, che unificano riassuntivamente le caratteristiche delle legislazioni nazionali sui trust, sono tutti utilizzabili in Italia, in base alla libera scelta del disponente secondo le norme stabilite dalla Convenzionedell'Aja.

In verità, l'art. 21 della Convenzione, consentiva agli Stati aderenti di limitare l'efficacia del riconoscimento dei trust solo a quelli costituiti secondo una delle legislazioni degli stessi Stati. L'Italia, però, non ha espresso alcuna riserva in tale proposito, così da impartire alle norme convenzionali cui si è sottoposta, un'efficacia che viene detta universale, e che legittima il ricorso a qualsivoglia legislazione che disciplina il trust.

C'è da dire, tuttavia, che l'applicabilità della Convenzione e la conseguente libertà di scelta della legislazione regolatrice del trust, è vincolata alla presenza di elementi caratteristici di questo istituto, non esistendo i quali, viene meno il riconoscimento perseguito dalla norma convenzionale e l'entità giuridica eventualmente formata, solo apparentemente vestita da trust, non avrebbe una legittimazione come tale nel nostro ordinamento.

Si ha, dunque, un modello convenzionale, nel quale, ordinariamente, i tre modelli legislativi suddescritti si confondono, ma rispetto al quale la concreta utilizzazione dell'istituto va ogni volta confrontata, per accertare se, a causa della indeterminatezza della legislazione nazionale cui il disponente ha fatto ricorso o delle regole dettate nell'esplicazione della sua volontà, risultino tradite le condizioni minime perché si configuri un trust.

Le caratteristiche del trust, riconoscibile in base alla Convenzione dell'Aja, sono dettate dall'articolo 2 e si radicano in tre precetti:

1 - distinzione dei beni del trust dal patrimonio del trustee;

2 - intestazione degli stessi al trustee o ad altra persona per suo conto;

3 - obbligatorietà della condotta del trustee nell'amministrazione, gestione e disponibilità dei beni secondo le finalità del trust e le norme particolari impostegli dalla legge regolatrice.

Si tratta di tre elementi resi necessari dalla concreta fruibilità di corrispondenti tutele del trust, in base alle quali (art. 11 della convenzione) il trustee esercita ogni azione attiva e passiva riferibile al trust, e tuttavia è sottoposto alla cosiddetta segregazione patrimoniale, onde i creditori personali del trustee non possono aggredire i beni del trust, e questi rimangono separati tanto nel caso di fallimento del primo che in relazione ai suoi rapporti matrimoniali e successori.

Nel caso poi che la condotta del trustee conduca ad una confusione dei beni, diviene possibile la rivendicazione del patrimonio del trust da parte di chi, disponente o beneficiario, sia legittimato a pretendere il corretto rispetto della trust property.

Per espressa previsione della Convenzione, non è contrario alla struttura legale del trust il fatto che il costituente mantenga alcune prerogative sui beni costituiti in trust, o che allo stesso trustee siano attribuiti diritti di beneficiario.

In tal modo si è data legittimazione anche ad ipotesi, conosciute già dal modello inglese, in cui lo stesso soggetto che costituisce in trust i propri beni ne è anche trustee (declaration of trust), guadagnandone i vantaggi della segregazione del patrimonio senza un effettivo spossessamento.

La dottrina, invece, sembra escludere la possibilità che il disponente sia anche beneficiario, deducendo tale conclusione dal rapporto esplicativo che accompagna il testo della Convenzione dell'Aja.

Secondo le varie discipline nazionali, la costituzione di un trust può avvenire per atto volontario del disponente o per precetto legislativo o giudiziario.

La Convenzione dell'Aja, invece, accorda riconoscimento in via naturale solo al trust volontario, mentre ha derogato, in sede di prima applicazione, al riconoscimento degli altri trust fino a che anche uno solo degli Stati aderenti non dichiari di voler estendere a questi i contenuti della Convenzione.

Poiché al momento una siffatta dichiarazione non è stata resa da nessuno degli Stati firmatari, vige la limitazione detta, per cui sono riconosciuti solo i trust volontari.

Questi possono essere disposti per atto inter vivos o mortis causa.

Non è prevista una forma particolare ad substantiam, ma è richiesto che la prova della costituzione del trust sia fornita per iscritto: ciò comporta che l'esistenza di un trust risulti, quanto meno indirettamente, da un documento.

In ogni caso, deve tenersi distinto l'atto in cui è prevista la costituzione del trust, da quello che attribuisce allo stesso un bene o un intero patrimonio.

La indispensabile separazione della dotazione patrimoniale del trust da quella del trustee e la contemporanea intestazione a quest'ultimo di quegli stessi beni, sono due espressioni di una medesima situazione giuridica, che richiedono, da un lato, un atto di trasferimento che attribuisca al trustee la titolarità dei cespiti, dall'altro la conoscibilità di questa particolare condizione, in base alla quale esiste un trust ed il trustee possiede quei beni per tale sua qualità.

Si è già ricordato che l'ordinamento inglese non prevede particolari forme di pubblicità, anzi in alcuni casi li avversa. La Convenzione dell'Aja, invece, ha inteso riconoscere al trustee la facoltà di evidenziare negli atti, nei documenti informativi, e nei pubblici registri la situazione dei beni che gli sono intestati.

L'esercizio di tale facoltà risulta indispensabile nei casi di trust operanti in Italia, giacché le nostre norme richiedono la forma scritta ad substantiam nel caso di trasferimento di beni immobili, di beni mobili registrati o di quote sociali e prevedono corrispondenti forme di pubblicità, con l'annotazione nei relativi registri. Solo a seguito dell'adempimento di tali formalità, la intestazione conseguente all'atto di trasferimento è opponibile ai terzi e, per conseguenza, solo a seguito di tali adempimenti viene correttamente realizzato il principio della separatezza dei beni del trust da quelli del trustee.

 

PARTE SECONDA

Gli aspetti fiscali del trust

1. Generalità

Il riconoscimento dei trust da parte dell'ordinamento italiano nella forma aperta, che deriva dalla possibilità di ricorrere a qualsiasi legge straniera che disciplini l'istituto, ha una rilevanza immediata nell'individuazione del trattamento tributario, condizionato esso stesso dal contenuto delle disposizioni impartite dal settlor in sede di costituzione del trust.

Non vi è dubbio, infatti, che diversa dovrà essere l'imposizione in ragione della durata del trust, o, ad esempio, nel caso di trust di scopo con finalità caritatevoli, ovvero, ancora, ove ricorra l'individuazione di beneficiari, a seconda che il disponente abbia previsto l'attribuzione di una rendita periodica o la sola distribuzione finale del capitale accumulato, o nelle ulteriori ipotesi possibili in dipendenza dei molti altri elementi variabili.

Insomma, ricorre una casistica talmente variegata da impedire categorizzazioni assolute, e, in definitiva, possono essere fatte salve solo quelle che, rapportate al principio costituzionale della capacità contributiva, servono all'individuazione dell'imponibilità della fattispecie, di quale sia l'imposta applicabile, e quale il soggetto passivo.

Proprio il richiamo del precetto costituzionale, d'altronde, è stata occasione in dottrina per porsi l'interrogativo della legittimità dell'imposizione rispetto ad un istituto giuridico non disciplinato affatto dalla nostra normativa e, per questo, intuitivamente, non considerato nemmeno dalle singole leggi d'imposta nella previsione degli elementi tipici di ciascun tributo. Considerando che la capacità contributiva dell'individuo non può che esplicarsi in un precetto avente forza di legge (riserva di legge relativa), si è dubitato, in sostanza, della possibilità di riconoscere la tassazione del trust.

Per vero, all'interrogativo non ha corrisposto la teorizzazione della intassabilità del trust. In soccorso dell'opinione contraria (che raccoglie la sostanziale unanimità della ricerca scientifica) sta l'osservazione per cui le imposte disciplinate dal nostro ordinamento hanno una forza espansiva tale che gli elementi essenziali di capacità contributiva, individuabili nella disponibilità di un patrimonio, nella percezione di un reddito e nel trasferimento di ricchezza, nella forma e nei contenuti in cui ne è prevista la tassabilità, costituiscono in quanto tali, elementi di contribuzione, indipendentemente dalla soggettività della persona cui si riferiscono.

Certo, è sentita vivamente la necessità che il legislatore intervenga a disciplinare l'istituto, non perché non sia possibile un'applicazione delle discipline tributarie esistenti, ma, piuttosto, perché, rimessa tale applicazione ad un'interpretazione normativa, lascia gli operatori in una condizione di incertezza circa la legittimità delle loro scelte e li espone sempre, indipendentemente dalla loro buona fede, alla possibilità di soluzioni diverse da parte dell'amministrazione ed a conseguenti aggravi sanzionatori.

D'altronde, la legislazione fiscale è quella che determina la convenienza economica degli affari, cosicché, ove dalla discussione parlamentare risultasse confermata la validità dell'istituto, potrebbero determinarsi scelte politiche favorevoli alla diffusione dei trust, ovvero, al contrario, ove fossero approvate norme che inducono ad un generale disfavore, se ne sancirebbe una rapida morte.

In questo senso, la condizione peggiore è quella attuale, giacché l'incertezza del trattamento tributario, frena fortemente la costituzione di trust italiani e l'operatività in Italia di trust esteri, allontanando gli operatori che proficuamente potrebbero avvalersi della scissione della proprietà romanistica fra un gestore ed un beneficiario finale, e riducendo, spesse volte, l'interesse per l'istituto ad applicazioni con finalità meramente elusive.

Quest'ultima possibilità, peraltro, è di per sé sufficiente a giustificare un intervento del legislatore, determinando una convergenza di interessi sia della parte privata, che nella legittima utilizzazione dell'istituto coglie l'opportunità di un nuovo strumento giuridico al servizio di un determinato risultato nella gestione della propria ricchezza, sia della parte pubblica, che deve scongiurare il rischio che l'istituto degeneri esclusivamente in un mezzo per l'illecita circolazione di provviste finanziarie e l'occultamento dei risultati economici.

2. La evidenziazione dei trust italiani

Nell'attesa, il trust non sembra abbia avuto finora una significativa diffusione in Italia, a conferma della titubanza degli operatori; di fatto, benché da alcuni anni a questa parte si siano succeduti con assiduità convegni ed incontri di studio sul tema e siano stati pubblicati molti articoli ed anche corpose monografie, i sottoscritti ispettori non sono riusciti a reperire neanche un atto di costituzione di trust in Italia.

In particolare, ha avuto esito negativo la ricerca eseguita presso i due maggiori uffici del registro, quello di Roma e quello di Milano, giacché non è risultato sottoposto a registrazione alcun atto di quelli in rassegna.

Per converso, alcune notizie giornalistiche hanno segnalato almeno un caso in cui un noto istituto bancario, con sede nel capoluogo lombardo, ha costituito un trust di scopo, per cui, dovendosi escludere, in ragione del rilievo economico della società disponente e della finalità a carattere pubblico della disposizione, che l'atto sia stato sottratto all'imposta, l'esito negativo dell'indagine presso i menzionati uffici del registro può essere ricondotto all'inidonea memorizzazione nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria.

Il mancato reperimento di una fattispecie concreta da esaminare, ha impedito la possibilità che, nella presente relazione, si affiancasse alla trattazione teorica anche una sperimentazione pratica dell'applicazione delle normative tributarie in vigore, saggiandone la tenuta rispetto alle specifiche finalità del trust, all'oggetto della disposizione ed ai limiti dei poteri di gestione del trustee. D'altronde gli unici casi di trusts operativi in Italia finora conosciuti, riguardano trust esteri precedenti alla ratifica della Convenzione dell'Aja, e relativi a beni siti in Italia; sono noti perché compaiono nella letteratura giuridica come oggetto di decisioni giurisprudenziali che ne hanno sancito l'inapplicabilità, all'epoca, nel nostro ordinamento. Si tratta per di più di casi risalenti a molto tempo addietro, di cui non è stato possibile seguire le sorti tributarie, ragionevolmente perché i beni italiani di cui quei trust disponevano, sono stati alienati (i provvedimenti giurisdizionali riguardavano proprio la richiesta di autorizzazione alla vendita dei beni).

C'è, tuttavia, una riflessione che può immediatamente trarsi dal mancato reperimento di casi pratici e, cioè, che, proprio in considerazione dell'assenza della denominazione di trust nella legislazione nazionale, manca corrispondentemente una voce di catalogazione ai fini fiscali, che ne impedisce la conoscibilità.

I primi effetti della carenza di una regolamentazione specifica sono, dunque, di una concretezza immediata, con la quale l'amministrazione deve fare subito i conti, e che l'applicazione pratica dell'istituto, ove si díffondesse, evidenzierebbe fin dal momento del rapporto di sportello con l'utenza.

Basti pensare che nel caso di costituzione di un trust immobiliare, la pubblicità del trasferimento incorrerebbe oggi nella difficoltà dell'intestazione dei cespiti al trust, ovvero, alla persona del trustee non a titolo proprio, ma in tale sua qualità.

Deve ritenersi, perciò, che l'amministrazione finanziaria (ma anche quella di Grazia e Giustizia ove si reputasse necessaria l'iscrizione di tutti i trust che svolgono un'attività, nel registro delle imprese) debba già ora darsi un indirizzo in materia, predisponendo la possibilità (e dunque anche la modulistica) per evidenziare in ogni dichiarazione intestata ad un trust, il riconoscimento applicativo di esso (e non solo giuridico), e, in primo luogo, una catalogazione meccanografica idonea.

In conseguenza, poi, della soggettività passiva all'imposizione, tanto diretta che indiretta, la quale, pur con varie distinzioni in ordine all'imputazione degli elementi su cui si radica la capacità contributiva e sulla destinazione degli obblighi formali e sostanziali, è riconosciuta da tutti gli autori, l'amministrazione delle finanze deve provvedere a quanto necessario per evadere la richiesta di attribuzione di un codice fiscale e di una partita IVA, procedendo alla individuazione di uno specifico codice di attività.

3. Imponibilità dell'atto costitutivo del trust

Naturalmente, il nocciolo dell'attività dell'amministrazione, quanto a rilevanza dei contenuti, è costituito dal passo immediatamente successivo, e, cioè, l'individuazione del trattamento tributario applicabile.

Si ritiene che, indiscussa l'esigenza di una regolamentazione normativa, l'amministrazione, rebus sic stantibus, possa emanare delle apposite istruzioni che risolvano le questioni generali in tema di trust, così soddisfacendo, almeno dal punto di vista dei principi, alla richiesta di chiarificazione dei contribuenti.

Le incertezze in cui si è imbattuta la dottrina colpiscono tutti i settori di imposizione, quella indiretta, a riguardo della costituzione del trust e del trasferimento dei diritti ai beneficiari finali, quella diretta, a riguardo dei redditi prodotti ed alla distribuzione di rendite agli stessi beneficiari. I dubbi investono anche le forme di tassazione del patrimonio, come l'ormai scomparsa imposta sul patrimonio netto delle imprese (che continua a presentare interesse per l'accertamento delle annualità passate) o l'ICI, anche se in ragione della realità di quelle, i dubbi non riguardano l'an dell'imposizione, bensì esclusivamente le modalità di adempimento del debito.

Le problematiche della tassazione dei trust si presentano fin dal momento della sua costituzione, ed in qualche modo sono quelle che di più sollecitano l'interesse degli operatori, perché presentano una radicale alternativa d'imposizione ed un trattamento molto differenziato.

Si ricorderà che, in base al testo della Convenzione dell'Aja e fintanto che uno dei Paesi aderenti non formuli una richiesta apposita, non trovano riconoscimento i trust legali o giudiziali, ma solo quelli costituiti per atto di volontà del disponente, espresso in un negozio tra vivi o a mezzo di una disposizione testamentaria. La forma scritta non è richiesta ad substantiam, bensì solo ad probationem.

Nel caso che il trust sia costituito con testamento, non vi è dubbio che si applichi l'imposta di successione: la disposizione dovrà intendersi come legato, a meno che, conformemente a quanto ritenuto da una costante giurisprudenza non si debba intendere che il testatore abbia voluto devolvere, con quella specifica disposizione, l'intero suo patrimonio o una quota di questo, individuando, così, un vero e proprio erede.

A riguardo, invece, della costituzione del trust per atto tra vivi, la dottrina ha vivacemente dibattuto circa l'applicabilità dell'imposta di registro o di quella sulle donazioni. L'alternativa trae spunto dall'apprezzamento del contenuto di ``liberalità'' dell'atto di costituzione, in contrapposizione al mero trasferimento di titolarità dei cespiti dal disponente alla gestione vincolata ad uno scopo.

La radicalità della scelta (e del trattamento tributario che ne consegue) è quella che più di ogni altra ha frenato l'entusiasmo che gli operatori riponevano nell'istituto. Come è noto, infatti, mentre l'applicazione dell'imposta di registro colpisce solo l'atto formato in Italia o quello che, formato all'estero, è relativo a beni immobili o ad aziende site nel territorio dello Stato, l'imposta sulle donazioni si applica nei confronti di chiunque per gli atti di liberalità compiuti in Italia, nei confronti degli stranieri per gli atti compiuti all'estero da stranieri ove riguardino beni immobili o aziende italiane, e nei confronti dei residenti, ovunque essi abbiano disposto la do-nazione.

In più, l'imposta sconta un'aliquota progressiva in ragione dei rapporti di parentela fra donante e donatario, ed il valore della donazione è computato nella massa ereditaria al momento del decesso del donante; infine, si paventa che l'imposta applicata al momento della costituzione del trust non supplisca, comunque, ad un'analoga tassazione del trasferimento dei beni del trust ai beneficiari definitivi.

Da qui l'interesse ad affermare il ricorrere dell'imposta di registro, in luogo di quella sulle donazioni; ipotesi sostenuta da buona parte della dottrina in quanto, nella costituzione del trust, non vi sarebbe un vero intento di liberalità nella disposizione da parte del settlor verso il trustee (semmai verso beneficiari finali) e la corrispettività si radicherebbe nello stesso obbligo di gestione secondo lo scopo voluto dal costituente.

Tale convincimento, evidentemente teso a favorire la tassazione meno onerosa, potrebbe anche rispondere all'effettivo contenuto economico dell'atto, se non fosse che, in mancanza di qualsiasi limitazione, in alcuni casi si addiverrebbe a un trattamento sostanzialmente elusivo.

Senza voler anticipare un indirizzo di comportamento per gli uffici, che risulta di esclusiva competenza dell'amministrazione centrale delle entrate, il tema induce ad alcune considerazioni, le quali, nei limiti del presente studio, potranno essere apprezzate come altrettanti spunti di riflessione.

Tali considerazioni possono prendere le mosse dall'idea spiegata da una autorevole dottrina, secondo la quale il discrimine fra l'imposizione a titolo di registro o di donazione non è rappresentato tanto dalla liberalità o dalla onerosità del trasferimento, quanto dall'effetto di questo in termini di decurtazione del patrimonio del disponente.

Secondo questa ottica, perde rilievo la causa civilistica della donazione, finalizzata all'arricchimento del donatario, e a questa si sostituisce la considerazione puramente economica dell'atto, con il quale il disponente estromette un bene, o un complesso di beni, destinandoli ad altri o ad uno scopo.

Quel che rileva è l'impoverimento del donante e, con esso, l'effetto dell'atto, consistente nella devoluzione dell'intero o di una parte del suo patrimonio.

Riguardato sotto questo aspetto, la costituzione del trust determina un'analoga estromissione dei beni dal patrimonio del disponente, che ne risulta decurtato in modo corrispondente. L'atto ha, del pari, un effetto devolutivo, giacché non è previsto che i beni costituiti in trust ritornino nel patrimonio del disponente e, se pure il trust, come avviene per il modello inglese e per la maggior parte della legislazione del modello internazionale, ha una durata predeterminata, il trasferimento è comunque, definitivo, andando a beneficio dei destinatari finali indicati dal settlor o dal trustee (nel trust discrezionale).

Tenuto conto di questi effetti, la costituzione del trust inter vivos è da sottoporre ad imposta di donazione.

Tale conclusione, però, non esaurisce tutti gli argomenti di dibattito, che va esteso, piuttosto, a considerare gli elementi essenziali della tassazione, consistenti nella determinazione della base imponibile e nell'individuazione del soggetto d'imposta.

Allorché la dottrina si è interessata di questi ultimi aspetti, non sembra aver tenuto conto di quale effettivamente sia il risultato economico raggiunto dal trust. Nella quasi totalità, gli autori hanno preferito attestarsi sulla ricostruzione civilistica dell'istituto, e ragionare sulla forma dei diritti e sui poteri che essi attribuiscono, più che sui contenuti e sull'effettivo spostamento di ricchezza che si viene a determinare.

Insomma, essi hanno seguito, anche a riguardo dell'ordinamento tributario, il rifiuto, prettamente civilistico, dell'assimilazione del trust agli altri istituti, contigui ma diversi, già conosciuti dal nostro ordinamento, come la fondazione o il fedecommesso.

Ora non c'è dubbio che il trust sia del tutto originale e che la sua disciplina, quanto a diritti trasferiti ed ai poteri che ne conseguono, non ha eguali; questo dipende, però, dalla possibilità di ricorrere ad una norma di riferimento, la legislazione straniera, legittimata in Italia dalla Convenzione internazionale.

Allorché, invece, manca una disciplina specifica, come nel diritto tributario e si condivida, comunque, l'idea, che per la forza espansiva dell'obbligazione d'imposta, questa colpisca ogni fenomeno economico indipendentemente dalla sua previsione nominativa, non può che farsi ricorso alla disciplina più assimilabile.

In questo caso soccorre il combinato disposto degli articoli 45 e 58.3 del D.L.vo n. 346/90, che disciplinando l'ipotesi della sostituzione fedecommissaria, individua un trattamento corrispondente al contenuto economico dell'istituto, di cui all'art. 692 c.c., e che pure si attaglia all'effettiva entità dei diritti trasferiti con la costituzione del trust.

L'elemento che maggiormente accomuna sotto l'aspetto economico-tributario il trust con la sostituzione fedecommissaria è riscontrabile in entrambi nella provvisorietà del trasferimento al trustee-istituito, una provvisorietà a cui non corrisponde, necessariamente, una temporaneità dell'instituzione (si pensi alla possibilità di trust perpetui, riconosciuti da alcune legislazioni del modello internazionale), ma che contraddistingue la finalizzazione del trasferimento ad uno scopo ulteriore e diverso dall'arricchimento del soggetto intermedio.

Relativamente a questo, poi, per quanto possano essere estesi e pieni i diritti proprietari che la costituzione del trust gli conferisce, si tratta sempre di poteri di titolarità e di disponibilità che non hanno equivalente nel concetto di proprietà romanistica. Così, in particolare, se si torna a considerare la durata del trust, può immediatamente riflettersi sul fatto che il nostro ordinamento non conosce una proprietà a tempo (quale è, invece, quella del trustee), per concludere che il trasferimento dell'una (proprietà romanistica) ed il trasferimento dell'altra (proprietà di common law vantata dal trustee) non possono essere assoggettate ad un medesimo livello d'imposta, a meno di una grave lesione del principio di capacità contributiva.

Altrettanto può dirsi quando si considerano le prestazioni che gravano sul trustee a favore dei beneficiari equitativi, giacché queste non si pongono come semplici oneri del diritto del proprietario (ammessi nei limiti in cui non incidono sulla pienezza dei poteri del proprietario), ma costituiscono l'essenza stessa dell'istituto.

In realtà, come, nella sostituzione fedecommissaria, nel trust l'attribuzione dei beni al trustee non conclude i suoi effetti economici entro i limiti del trasferimento della titolarità dei cespiti e dei poteri dispositivi sugli stessi, dal disponente al soggetto che li riceve, ma si protende verso la futura destinazione ultima della proprietà a favore di un beneficiario finale.

Se, dunque, deve trattarsi della tassazione del trasferimento, questo, nel trust come nella sostituzione fedecommissaria, non può ritenersi completamente realizzato se non con l'attribuzione ai beneficiari finali. Prima di quel momento, l'imposizione andrà a colpire un risultato economico che è diverso dalla fattispecie sulla quale l'imposta di donazione (e corrispondentemente quella di registro) quantificano l'incidenza fiscale del trasferimento di un bene da un soggetto ad un altro, ed il trattamento tributario dovrà essere, necessariamente, altrettanto specifico.

Tale specificità è ben salvaguardata dal citato art. 45 del D.L.vo n. 346/90 che distingue la tassazione sia nel tempo, sia nei soggetti passivi, sia nei valori. Nel caso della sostituzione fedecommissaria l'onere tributario viene suddiviso fra l'istituito, che è sottoposto al pagamento dell'imposta al momento della instituzione su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni, ed il sostituito, a cui, invece, l'imposta si applica al momento in cui l'istituito viene meno, tenendo a base il valore dei beni al momento della instituzione e ferma restando l'imposta già pagata sul valore dell'usufrutto.

Nel caso del trust, il valore dell'usufrutto potrà essere determinato tenendo conto della durata di esso stabilita dal disponente (con identificazione al trasferimento del diritto di proprietà romanistica ove il trust sia perpetuo), ed il pagamento dell'ulteriore imposta potrà essere spostato al momento in cui il trust viene meno, con il raggiungimento dell'attribuzione finale dei cespiti.

L'onere a carico del trustee, consistente nell'erogazione di rendite ai beneficiari equitativi, non dovrebbe comportare alcuna riduzione d'imposta, non avendo alcun contenuto reale; al contrario, l'eventuale disposizione del settlor, per cui ai beneficiari equitativi siano attribuiti periodicamente quote del patrimonio costituito in trust, avendo natura reale ed incidendo sul contenuto del trasferimento, deve essere considerata in sede di tassazione: la periodicità della prestazione indicata dal disponente per l'erogazione ai beneficiari, andrà considerata nella determinazione del valore di usufrutto, e l'erogazione stessa sarà presupposto di imposizione del trasferimento ai beneficiari entro il limite del valore della quota di patrimonio trasferito.

Ove si ammetta che la costituzione del trust sia tassata nel modo suddescritto, sarà facile riconoscere la soggettività passiva dei beneficiari solo al momento in cui essi ricevono l'attribuzione dei beni (o come quota periodicamente assegnata dal trustee, o a titolo di devoluzione finale di essi in coincidenza con la cessazione del trust). Al contrario, la tassazione del trasferimento in capo al trustee, comporterà che gli eventuali obblighi formali siano adempiuti dallo stesso (ad es. la dichiarazione INVIM, o la denuncia di successione), mentre, in ragione della peculiare natura del trust, che si caratterizza innanzitutto per il principio della segregazione patrimoniale, la responsabilità dell'esatto adempimento dell'obbligo sostanziale d'imposta graverà sui beni costituiti in trust, il cui patrimonio dovrà fornire la provvista necessaria al pagamento e ne subirà il peso in termini di responsabilità, senza alcun coinvolgimento del patrimonio personale del trustee.

La stessa osservazione, aggiunta all'altra per cui la titolarità del trustee è dipendente dalla funzione e non dalla soggettività della persona, induce a ritenere che, nel caso di sostituzione con altro soggetto non si attui un nuovo trasferimento, imponibile in quanto tale.

Considerando, tuttavia, che, per quanto (in molti casi e particolarmente nei trust familiari) i beneficiari finali possano essere legati da vincoli di parentela con il disponente, la costituzione di un trust determina l'intervento di un soggetto terzo: questo che, secondo la fisiologia dell'istituto, è un destinatario effettivo del trasferimento, segna pure una crisi nel previsto passaggio dal settlor ai suoi parenti. Perciò, sembra corretto ritenere che nella determinazione dell'aliquota della donazione non si tenga conto del vincolo familiare con i beneficiari, ed il trasferimento al trustee sconti l'imposta sul valore dell'usufrutto dei beni con l'aliquota che il D.L.vo n. 346/90 riserva agli estranei.

Va da sé che, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo n. 346/90, i trasferimenti (da settlor a trustee o da questi ai beneficiari finali) che comportino una devoluzione a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali, o di enti che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblico bene, non sono soggetti ad imposta.

Come è noto, l'esenzione, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, è stata estesa a tutte le associazioni che non abbiano scopo di lucro e che rispettino i requisiti di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo.

Un'ultima riflessione sul tema della tassazione dell'atto di costituzione del trust, riguarda la possibilità che la volontà negoziale del disponente sia separata in due momenti convenzionali, che si esplichino il primo nella semplice previsione del trust, e l'altro, nella sua dotazione patrimoniale.

In realtà, può dubitarsi che tale separazione sia legittima, in quanto il trust, espresso nella triangolazione fra un disponente ed il trustee verso un beneficiario finale od uno scopo, potrebbe non esistere senza una contemporanea dotazione patrimoniale.

Ove si ritenga che non si possa prevedere la costituzione di trust, ma solo la disposizione di beni in trust, non sorgono ulteriori problemi; ma diversamente, si deve riconoscere una tassabilità dell'atto al di fuori dell'imposta di donazione, in base al limitato effetto economico che ne deriva, e che non ha più come presupposto la devoluzione del patrimonio (o di una quota) del disponente.

Nel caso di costituzione di un trust, senza che sia contemporaneamente prevista l'attribuzione di un patrimonio, si dovrebbe ritenere applicabile l'art. 11 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

In questi casi però, l'aspetto fiscale che è maggiormente rilevante è la possibilità di una dotazione del trust con un'attribuzione patrimoniale indiretta, idonea a sfuggire a tassazione.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un trust, costituito in base alla semplice individuazione di un trustee e di beneficiari finali, usi l'autonomia negoziale di cui dispone per acquisire un finanziamento bancario garantito del disponente, e questi provveda alla restituzione in vece del primo; oppure il trust sia il beneficiario di un contratto di assicurazione stipulato dal disponente; ovvero, ancora, il trust riceva a mutuo una somma dal disponente stesso: tutti mezzi leciti, questi, ma, tutti ugualmente idonei a realizzare una dotazione patrimoniale indiretta del trust, o comunque un differimento dell'imposizione.

In questi casi, il controllo vigile dell'amministrazione dovrà essere particolarmente attento, risalendo da ogni atto che dimostri una capacità patrimoniale del trust, al trasferimento che ha consentito la dotazione della provvista economica.

4. Il trust e l'imposizione diretta

Riguardando il trust dal punto di vista dell'imposizione diretta, si riscontra una maggiore concordia della dottrina giuridica, anche se non mancano ugualmente incertezze e differenze interpretative.

Gli argomenti da considerare si riferiscono alla tassazione dei redditi che derivano dall'attività gestoria del trustee ed a quelli ricevuti dai beneficiari del trust; fra le tematiche d'interesse, si aggiunge anche l'argomento relativo all'imponibilità degli atti di trasferimento dei diritti dei beneficiari a favore di terzi.

Rispetto ai redditi prodotti dal trust, le prime tesi, che riconoscevano una soggettività passiva del trustee in quanto tale o dei beneficiari, quale effettivi fruitori dell'incremento patrimoniale del trust, hanno perso terreno a vantaggio dell'idea per cui il trust ha un'autonoma soggettività passiva e risponde dell'obbligazione d'imposta con i beni assegnatigli dal disponente.

Secondo tale ultima teoria, ora largamente maggioritaria, il trust rientra fra gli enti considerati dall'art. 87 TUIR, quali soggetti autonomi d'imposta IRPEG.

A seconda che il trust abbia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività in Italia, e svolga, o meno, in via esclusiva o principale, un'attività commerciale, sarà regolato dalle norme del titolo II, in base alle regole del reddito d'impresa, ovvero, a quelle previste dagli artt. 108 e ss. del TUIR per gli enti non commerciali o non residenti.

Nei confronti dei beneficiari la tassazione ai fini delle imposte dirette, sembra dover dipendere da come il disponente ha configurato l'attribuzione economica in loro favore. In particolare, se tale attribuzione è stata considerata come trasferimento di quota del capitale o del patrimonio costituito in trust, si ritiene che non ricorra la possibilità di un'imposizione diretta, giacché, secondo quanto più sopra sostenuto, l'atto che determina il trasferimento dei beni costituiti in trust ai beneficiari finali, rappresenta il momento in cui si realizza l'attribuzione definitiva della proprietà e con il quale si completano i presupposti dell'imposizione indiretta sulla donazione, fino ad allora parzialmente sospesa ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Ove, invece, l'attribuzione ai beneficiari finali è configurata dal settlor come distribuzione della ricchezza prodotta dall'attività gestoria del trustee, il passaggio di tali proventi dal trust ai beneficiari non ne muta il carattere reddituale, e gli stessi possono essere tassati in capo ai beneficiari.

La tassazione ricorre in dipendenza della loro qualificazione, ricavabile dalle disposizioni dell'atto costitutivo del trust, o come un provento derivante dalla utilizzazione del capitale che il settlor ha costituito in trust proprio allo scopo di farne percepire i frutti ai beneficiari (art. 41, lett. h) TUIR), o come rendita vitalizia, o come un qualunque diverso assegno periodico innominato (art. 47, lett. h), ed il TUIR).

È evidente che una tale soluzione comporta che uno stesso incremento di ricchezza sia assoggettato a tassazione sia in capo al trust, in quanto reddito da questa prodotto, sia in capo al beneficiario quale utile attribuitogli dal disponente e che gli deriva dall'utililzzazione del patrimonio costituito in trust. Non ricorrerebbe, invero, un'ipotesi analoga a quella che usualmente si indica come doppia imposizione, perché, a differenza della distribuzione degli utili societari, che dipendono dalla partecipazione dei soci al capitale della società, nel caso degli interessi beneficiari, questi dipendono da un'obbligazione di dare o di fare che è indefettibile per l'esistenza del trust, ma che, tuttavia, è estranea all'attività gestoria che dà luogo alla realizzazione dei proventi.

Non si può negare, però, che l'effetto economico non sarebbe dissimile.

Ritenendo che l'imposizione congiunta a carico del trust e dei beneficiari si risolverebbe in un loro ingiustificato ed eccessivo aggravio rispetto ad un incremento di ricchezza che ha un'unica derivazione, potrebbe addivenirsi ad ipotizzare una deducibilità in capo al trust della quota di reddito trasferita ai beneficiari. In particolare, poiché, come si è detto, l'attribuzione ai beneficiari è un obbligo indefettibile del trust, rispetto al quale il trustee non ha alcun potere di disposizione, non è irragionevole considerarlo alla stregua di una componente negativa del reddito di impresa, allorquando il trust svolge in via prevalente od esclusiva un'attività commerciale, ovvero quale onere deducibile dal reddito nel caso che il trust sia ente non commerciale (ex artt. 10, lettera a) e 114 TUIR) e considerando che i diritti equitativi dei beneficiari condividono una natura in parte reale ed in parte obbligatoria.

Le questioni attinenti alla doppia imposizione dei redditi, piuttosto, si ripresentano a riguardo dei rapporti internazionali. Infatti, tenuto conto della natura del trust, ontologicamente destinato a presentare rapporti con l'estero, tanto in ordine alla tassazione dei redditi prodotti dallo stesso, quanto in ordine alla tassazione dei redditi dei beneficiari, vengono in evidenza le relazioni internazionali affidate alle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Orbene, come è noto, il modello OCSE per le convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni, su cui si conforma la quasi totalità dei trattati posti in essere dall'Italia, rassegna fra le definizioni generali di cui all'art. 3, anche quella relativa al termine di ``persona'', non comprendendo in maniera esplicita i trust.

Per converso, una previsione specifica dei trust si ritrova nella convenzione bilaterale fra Italia e Stati Uniti d'America, resa esecutiva con la legge 11 dicembre 1985, n. 763. Qui il trust è indicato nell'elencazione dei soggetti cui si riferisce il termine ``persona'' usato dalla convenzione, ancorché nella traduzione italiana l'istituto è impropriamente accomunato al concetto di ``associazione commerciale''.

Naturalmente, la indicazione specifica del trust nella convenzione con gli Stati Uniti d'America, ha, in positivo, l'effetto di escludere qualsiasi dubbio applicativo fra i due Stati, induce, tuttavia, in negativo, il dubbio se l'assenza di un'analoga previsione nelle altre convenzioni internazionali debba intendersi come causa di non applicabilità delle stesse ai trust.

È inutile nascondersi che un'interpretazione rigorosa come quest'ultima, comporterebbe difficoltà di non poco momento nelle relazioni internazionali dell'Italia e ricadute sull'intero sistema economico e finanziario con l'estero, posto che la non applicazione delle convenzioni sulle doppie imposizioni a favore di molti enti configurati come trust nel Paese d'origine, ne determinerebbe l'allontanamento dai nostri mercati.

Pur se questa non deve essere la ragione esclusiva nella scelta di un indirizzo interpretativo, è una situazione che comunque va sottolineata ad evidenziare la delicatezza della questione.

Invero, il testo delle convenzioni è tale da lasciare spazio ad un'interpretazione che comprenda i trust fra le ``persone'' a cui i trattati stessi si rivolgono. In questo senso, va apprezzata la correttezza dell'interpretazione proposta dal Dipartimento delle Entrate con la nota n. 14/15/82 del 6 maggio 1997. In quell'occasione, infatti, il Ministero delle Finanze ha accolto un criterio discretivo efficace: sostiene il Ministero che il rilascio da parte dello Stato dove risiede il soggetto che invoca l'applicazione della Convenzione, della attestazione che lo stesso è colà residente, opera anche come riconoscimento della sua soggettività, nell'accezione che le convenzioni attribuiscono al termine ``persona''. Si è voluto dire che la operatività delle convenzioni sulle doppie imposizioni trova giustificazione nell'attestazione del Paese estero sia con riguardo al requisito della residenza, sia, ed ancor prima, a riguardo dalla qualificazione del soggetto come ``persona'' beneficiaria delle disposizioni convenzionali.

Naturalmente, non si tratta di un'abdicazione da parte dell'autorità interna a vantaggio della discrezionalità del Paese estero nell'individuazione di un presupposto a valenza fiscale, ma della attribuzione di contenuti ad una norma pattizia e di una interazione basata sulla reciprocità della convenzione, cosicché l'Italia mantiene l'astratta facoltà di accertare la veridicità dell'attestazione estera, e nello stesso tempo, si avvantaggia delle pattuizioni convenzionali per assicurare analoghi benefici ai propri soggetti residenti.

Non si tratta, insomma, di dare esclusiva valenza alla qualificazione giuridica dell'ordinamento estero, determinando un incomprensibile riflesso nell'ordinamento interno, ma di salvaguardare i contenuti propri della norma pattizia e, in primo luogo, l'affidamento reciproco su cui si impernia l'adesione al trattato inter-nazionale.

La nota ministeriale di cui si è detto, piuttosto, va completata secondo una ricostruzione normativa che assicuri l'esatta applicazione delle convenzioni.

In questo senso, per un verso sembra non appropriato il riferimento alle società fiduciarie, per altro verso va esclusa la possibilità di un uso indiretto e vietato dei benefici convenzionali.

In particolare, può ingenerare confusione l'accostamento fra società fiduciarie e trust, per i quali è ormai pacificamente riconosciuta la diversità ontologica rispetto a qualunque altro istituto già noto nel nostro ordinamento: quel che è vero e possibile per i trust, non può ritenersi ugualmente applicabile per le società fiduciarie, le quali presentano questioni e procedure del tutto proprie e diverse (si veda, ad esempio, se intese come ``nominee'', la risoluzione n. 12/431 del 7 maggio 1987 della soppressa Direzione Generale delle imposte dirette).

Del pari, il rilievo autonomo che nella struttura del trust hanno i diritti equitativi dei beneficiari, che di esso costituiscono un elemento ordinario anche se non indispensabile, impone che l'applicazione delle convenzioni sulle doppie imposizioni ne debba tener conto. Le convenzioni basano i presupposti di applicazione sulla ricerca del beneficiario effettivo e questo, nel caso di trust, non è quasi mai il trust in quanto tale.

Ora, partendo dal presupposto che il riconoscimento del trust come ``persona'' destinataria delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni, trova legittimazione nell'attestazione del Paese estero, va impegnato questo anche sulla necessità di discernere il ricorrere di beneficiari effettivi ulteriori rispetto al trust; nel contempo appare legittimo richiedere che con la stessa certificazione il Paese estero attesti il ricorrere dei requisiti non solo in capo al trust, ma anche in capo agli eventuali beneficiari effettivi.

Quanto ai redditi dei beneficiari, le possibili qualificazioni in seno alle diverse categorie previste dalla norma interna, tutte dipendenti dalle variabili dell'atto costitutivo del trust, si pongono come altrettante applicazioni dei trattati sulle doppie imposizioni in relazione ai redditi attribuiti da trusts esteri a beneficiari italiani.

È noto, infatti, che la diversa qualificazione del reddito dei beneficiari può comportare un diverso trattamento, da un'imposizione concorrente fino ad un'imposizione esclusiva, in relazione alle legislazioni interne degli Stati contraenti, nel senso che solo ove questi ultimi attribuiscano una medesima qualificazione ai predetti redditi, ne potrà conseguire l'esatta applicazione dei trattati.

Diversamente, una disarmonica considerazione della natura dei proventi, determinerebbe un disallineamento fra le due normative interne fino ad ipotizzarsi una non imposizione del reddito in capo ai percipienti.

Anche per questa via, dunque, trova conferma la necessità che il trust abbia una sua propria affermazione normativa nel nostro ordinamento e, conseguenzialmente, ridondi la medesima qualificazione nell'ambito dei rapporti internazionali.

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